La responsabilità del vettore ferroviario nel trasporto

Il regime di responsabilità del vettore ferroviario nelle ´´Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato´´,edizione 2001.

Il 1° gennaio 2001 è uscita la nuova edizione delle Condizioni e Tariffe che, oltre agli obblighi delle F.S. S.p.a. e dei passeggeri ed alla determinazione degli ammontari tariffari a seconda della tipologia del servizio e della percorrenza, definisce il regime di responsabilità del vettore ferroviario per:  1) Danni alle persone (art. 13.4) Il vettore è responsabile per i danni subiti dai passeggeri dal momento in cui salgono a quello in cui discendono dal treno nel caso di un incidente occorso in relazione all´esercizio ferroviario. Si tratta di una responsabilità contrattuale: – presunta (spettando al vettore ferroviario, per esonerarsi, dimostrare che l´incidente è dovuto ad una causa a lui non imputabile quale potrebbe essere, ad esempio, un caso fortuito, la colpa del viaggiatore oppure un atto di un terzo); – illimitata (dovendo il vettore risarcire integralmente il danno subito dal passeggero).  2) Danni alle cose ed agli animali (art.13.4bis) Il vettore è responsabile per i danni da danneggiamento, distruzione o smarrimento di cose ed animali sotto la custodia del passeggero (e, dunque, per tutto il periodo di permanenza di quest´ultimo sul veicolo ferroviario, compreso il momento della salita e della discesa), in presenza di un incidente connesso all´esercizio ferroviario. Si tratta, anche in questo caso, di una responsabilità contrattuale e presunta, con la differenza di essere limitata, nel senso che il vettore risarcisce non l´intero ammontare del danno, bensì una somma limite stabilita nell´Allegato 12 delle Condizioni e Tariffe.  3) Danni da ritardo, da soppressione di treni e da mancata coincidenza (artt. 11, 12 e 13.1) Nel caso di ritardo, soppressione di un treno o mancata coincidenza, qualsiasi sia la causa, il passeggero ha due possibilità di scelta: " decidere di continuare il viaggio: le F.S. ´possono´ autorizzare il passeggero ad utilizzare un treno successivo anche se il biglietto non sarebbe valido, senza pretendere il pagamento di un sovrapprezzo. " rinunciare al viaggio: le F.S., con limitazioni espressamente indicate, sono tenute al rimborso totale o parziale del biglietto e non ad un ulteriore risarcimento dei danni subiti dal passeggero.  Monica Brignardello  (Facoltà di Economia di Genova)

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