PROTOCOLLO DI INTESA TRA GOVERNO REGIONE ED AUTONOMIE LOCALI Il presente protocollo ASSUME come premesse gli accordi del 14 novembre 1999 del 2 marzo 2000, che fanno parte integrante
PROTOCOLLO DI INTESA TRA GOVERNO REGIONE ED AUTONOMIE LOCALI Il presente protocollo ASSUME come premesse gli accordi del 14 novembre 1999 del 2 marzo 2000, che fanno parte integrante dell´accordo conclusivo e ad esso sono allegati; ACQUISISCE la stima complessiva del costo del rinnovo contrattuale, come derivante dall´applicazione del tasso di inflazione programmata; CONSTATA l´inserimento in finanziaria della norma di copertura, per il 1999, relativa ai contributi previdenziali del personale dipendente, quale impegno residuale del precedente accordo contrattuale (A.C. 7329, art. 77, comma 16). CONVIENE che il rinnovo del contratto deve essere finalizzato a consentire all´intero settore di contrastare le tendenze negative in atto (riduzione dell´utenza, costo del lavoro attualmente tra i più alti d´Europa, velocità commerciale assai bassa, tariffe che sono inferiori del 40% alla media europea) che impediscono alle aziende di trasporto di svolgere adeguatamente la loro funzione e che minano gravemente la loro capacità di essere competitive in vista dell´apertura generalizzata del mercato fissato per il 1° gennaio 2004. PRENDE ATTO di come i contenuti normativi, oggetto dell´accordo contrattuale, tendano a raffreddare in prospettiva le dinamiche del costo del lavoro ed offrano significativi margini di recupero di produttività; ACQUISISCE l´impegno da parte del sistema delle autonomie locali a favorire a partire dal 2001, attraverso specifici provvedimenti di disciplina del traffico (semaforizzazioni finalizzate, corsie preferenziali, ecc.) l´incremento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo di almeno 1 km/h al fine di offrire agli utenti del TPL un vantaggi competitivo con il trasporto privato ed alle aziende un abbattimento dei costi di gestione. CONVIENE sulla opportunità che nel regolamento di attuazione della normativa sui PUM venga introdotto come criterio significativo per la valutazione dei progetti e per la ripartizione delle relative risorse l´incremento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto pubblico; RILEVA positivamente come nella Finanziari 2001 sino stati inseriti ulteriori finanziamenti per il rinnovo del parco autobus, ad ulteriore sviluppo del piano decennale di ammodernamento del parco rotabile; REGIONI E AUTONOMIE LOCALI CONCORDANO, in riferimento al I biennio economico del CCNL autoferrotranvieri 2000-2003, che la quota di costo del contratto non coperta dall´impegno delle Aziende viene suddivisa in parti uguali tra di loro, fermo restando la facoltà delle regioni di determinare criteri di riparto del fondo regionale del settore che tengano conto della effettiva attuazione da parte delle autonomie locali degli impegni qui richiamati. GOVERNO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI SI IMPEGNANO entro giugno 2001 e con riferimento al II biennio economico del CCNL autoferrotranvieri 2000-2003, ad affondare congiuntamente i problemi derivanti dalle dinamiche contrattuali oltre il 2001 che implicano soluzioni strutturali relative all´equilibrio finanziario delle imprese e alle implicazioni fiscali, all´aumento dell´efficienza, al rapporto con l´utenza nel quadro di una complessiva armonizzazione delle politiche di mobilità derivanti dall´attuazione dei PUM, e alla individuazione di nuovi cespiti di flessibilità e autonomia finanziaria a disposizione delle Regioni in alternativa a quello esistente, di fatto non praticabile. Roma, 27 novembre 2000