La legislazione che attua il pacchetto sarà oggetto di un ulteriore esame

BRUXELLES. SECONDO PACCHETTO FERROVIARIO: LA COMMISSIONE INVIA UN PARERE MOTIVATO A 13 STATI MEMBRI

BRUXELLES. SECONDO PACCHETTO FERROVIARIO: LA COMMISSIONE INVIA UN PARERE MOTIVATO A 13 STATI MEMBRI

Gli Stati non hanno notificato alla Commissione il recepimento delle direttive sulla sicurezza e interoperabilità per le ferrovie europee

Ieri la Commissione europea ha deciso di avviare procedimenti di infrazione contro i 13 Stati membri dell’UE che non hanno notificato alla Commissione il recepimento nella legislazione nazionale di due direttive fondamentali del secondo pacchetto ferroviario. Le due direttive intendono assicurare livelli elevati di sicurezza e interoperabilità per le ferrovie in tutta l’Europa. La Commissione è fermamente decisa ad assicurare pari condizioni operative nel settore ferroviario in tutto il mercato unico.

Il secondo pacchetto ferroviario[1] doveva essere recepito nella legislazione nazionale entro il 30 aprile 2006. I 13 Stati che non hanno notificato alla Commissione il recepimento delle due direttive (2004/49/CE e 2004/50/CE) sono il Belgio, la Germania, l’Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia, la Slovenia e la Repubblica slovacca[2]. Se questi Stati membri non rispondono al parere motivato della Commissione (notificando le misure di recepimento) entro due mesi, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

La direttiva 2004/49/CE intende rafforzare la sicurezza delle ferrovie assicurando la totale trasparenza delle procedure di sicurezza in vigore. Stabilisce una procedura per rilasciare i certificati di sicurezza che ogni impresa ferroviaria deve ottenere prima di poter far circolare i treni sulla rete europea. L’obiettivo perseguito è portare i sistemi nazionali di sicurezza ai massimi livelli comuni europei, definiti dalla Commissione dopo i lavori tecnici di preparazione eseguiti dall’Agenzia ferroviaria europea. Inoltre impone agli Stati membri di istituire un’autorità indipendente responsabile della sicurezza e un organismo preposto alle indagini sugli incidenti nel trasporto ferroviario.

La direttiva 2004/50/CE aggiorna la legislazione in materia di interoperabilità tecnica già in vigore, necessaria per la prestazione di servizi transfrontalieri e la riduzione dei costi del materiale rotabile sulla rete ad alta velocità. La direttiva autorizza inoltre una modifica dei metodi di lavoro per agevolare l’elaborazione di specifiche tecniche di interoperabilità. Sul piano geografico, l’interoperabilità sarà estesa all’intera rete ferroviaria liberalizzata dell’Unione europea.

La legislazione che attua il pacchetto sarà oggetto di un ulteriore esame distinto per verificarne la conformità alla normativa europea e il pieno recepimento della stessa.

Per maggiori informazioni sugli attuali sviluppi nel trasporto ferroviario nell’UE

[1] Il secondo pacchetto ferroviario è costituito dalla direttiva 2004/49/CE (sicurezza delle ferrovie), dalla direttiva 2004/50/CE (interoperabilità), dalla direttiva 2004/51/CE (liberalizzazione del mercato) e dal regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce l’Agenzia ferroviaria europea. La direttiva 2004/51/CE prevede la completa liberalizzazione del mercato per il trasporto ferroviario internazionale a partire dal 1° gennaio 2006 e doveva essere attuata entro il 31 dicembre 2005. L’elenco completo delle notifiche degli Stati membri può essere consultato all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/transport/rail/legislation/mne_table_en.htm.

[2] L’Estonia e la Spagna non hanno notificato il recepimento della direttiva 2004/49/CE, mentre la Francia non ha notificato il recepimento della direttiva 2004/50/CE.Manu Mich. – clickmobility.it

Left Menu Icon