Il tpl nella Finanziaria 2008

ROMA. TPL: IL GOVERNO PRESENTA IN V COMMISSIONE EMENDAMENTI AL DDL FINANZIARIA 2008

ROMA. TPL: IL GOVERNO PRESENTA IN V COMMISSIONE EMENDAMENTI AL DDL FINANZIARIA 2008

Novità per lo sviluppo dei servizi di tpl, attuazione del processo di riforma, garanzia per ottenere le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei serviziRivisitazione per l'articolo 10 del Ddl: la novità sta nella destinazione di nuove risorse ai servizi di tpl

Novità per il trasporto pubblico locale in discussione alla Camera.
Il Governo ha presentato in V commissione alla Camera pacchetto di emendamenti al Ddl Finanziaria 2008 per:
– promuovere “lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale”,
– “attuare il processo di riforma del settore”,
– “garantire le risorse necessarie per il mantenimento delL'attuate livello dei servizi, incluso il recupero delL'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito delL'accisa sul gasolio per autotrazione".

Fra gli emendamenti viene rivisitato L'articolo 10 del Ddl. La novità sta nella destinazione di nuove risorse ai servizi di tpl. Risorse che non sono più, come nel vecchio testo, limitate alla sola annualità 2008, ma sono di natura strutturale, e quindi previste anche per gli anni successivi e vengono alimentate attraverso la leva della compartecipazione regionale al gettito delL'accisa sul gasolio per autotrazione.

In pratica viene considerata una compartecipazione attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008/2010, la cui misura complessiva sarà definita in una tabella allegata alla Finanziaria.

“A decorrere dL'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro delL'Economia e delle finanze, sentitala Conferenza Stato-Regioni, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nelL'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere L'importo complessivo come determinato nella tabella allegata alla Finanziaria e quello individuato, dal 2011, in base a comma 8. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more delL'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le predette mensilità. Tale compartecipazione dal 2010 sostituirà, integrandole, le seguenti risorse:

– compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione delL'accisa sulla benzina di cui L'articolo 3, comma 12 bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo apri a 254,9 milioni di euro;

– trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

– compensazione della riduzione delL'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui L'art. 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

– trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui L'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, L'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e delL'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

A decorrere dal 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale comprese quelle di cui L'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota delL'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 2, determinata nella misura di 0,00860 euro per L'anno 2008, di 0,00893 euro per L'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dL'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

EmendamentiManu Mich. – clickmobility.it

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