Il provvedimento prevede di concedere alle imprese ferroviarie, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso all'infrastrutturaApprovato anche regolamento che impone risarcimenti in caso di ritardo
Nuova vitalità e maggiore competitività del mercato ferroviario. Sono questi gli obiettivi della direttiva approvata ieri dal Parlamento europeo che, a partire dal 2010, aprirà L'accesso alle infrastrutture ferroviarie a nuovi operatori, permettendo loro anche il cabotaggio. L'Aula ha poi approvato un regolamento che impone risarcimenti in caso di ritardo, obbligo d'informazione, garanzie ai passeggeri disabili e norme di qualità dei servizi. E' anche stata istituita una licenza UE per macchinisti.
Nel marzo 2004 la Commissione aveva presentato un pacchetto di quattro proposte, costituenti il cosiddetto "Terzo pacchetto ferroviario", che riguardavano una direttiva sulL'accesso al mercato, un regolamento sui diritti e sugli obblighi per i passeggeri e una direttiva sulla certificazione dei macchinisti. Dopo aver respinto in prima lettura una proposta di regolamento sul trasporto merci, il Parlamento, sulla base di un accordo raggiunto in sede di comitato di conciliazione, ha dato il via libera definitivo ai primi tre provvedimenti.
Approvando con 541 voti favorevoli, 66 contrari e 20 astensioni la relazione di Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE, DE), il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla direttiva sulla "ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e sulL'imposizione dei diritti per L'utilizzo delL'infrastruttura ferroviaria". Questa, in sostanza, intende favorire nuove iniziative nel campo dei treni internazionali a lunga percorrenza, promuovendo la concorrenza tra le imprese ferroviarie, anche per renderle capaci di affrontare quella esercitata dalle compagnie aeree a basso costo.
Il provvedimento prevede quindi di concedere alle imprese ferroviarie, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso L'infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri. Il diritto di accesso L'infrastruttura degli Stati membri per i quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie nello Stato membro in questione dev'essere concesso, invece, entro il 1° gennaio 2012.
Durante lo svolgimento di questo servizio, le imprese ferroviarie avranno anche il diritto di operare il cabotaggio, ossia la possibilità di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, compreso in stazioni situate nel medesimo Stato membro. Lo scopo è di garantire a questi servizi la possibilità di essere economicamente validi e di non mettere i potenziali concorrenti in una situazione sfavorevole rispetto agli operatori presenti sul mercato che possono già usufruire di questa possibilità.
E’ tuttavia precisato che ciò «non dovrebbe essere usato per determinare L'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri», bensì «servire semplicemente le fermate ausiliarie al percorso internazionale». La direttiva dovrebbe pertanto interessare i servizi finalizzati principalmente a trasportare i passeggeri sulle tratte internazionali. E’ anche specificato che vale la regola della reciprocità. La direttiva infatti non dovrebbe essere intesa nel senso delL'istituzione delL'obbligo, per gli Stati membri, di concedere prima del 1° gennaio 2010 diritti di accesso alle imprese ferroviarie dotate di licenza in uno Stato membro in cui non sono concessi diritti di natura analoga.
D’altra parte, agli Stati membri sarà permesso limitare il diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse L'equilibrio economico di contratti di servizio pubblico. Inoltre, la direttiva sottolinea che per incoraggiare gli investimenti in servizi che utilizzano infrastrutture specializzate, come ad esempio i collegamenti ad alta velocità, occorre che i richiedenti siano in grado di pianificare ed esigere la certezza del diritto che rifletta L'importanza degli investimenti a lungo termine e di ampia portata. Per tale motivo dovrebbe essere loro normalmente consentito di concludere contratti quadro per una durata di quindici anni.
L'applicazione della direttiva dovrà essere valutata sulla base di una relazione che la Commissione presenterà due anni dopo la data di apertura del mercato dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri.
Con L'approvazione della relazione di Dirk STERCKX (ALDE/ADLE, BE), il Parlamento ha poi adottato il progetto comune in merito al regolamento su diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Il regolamento – che entrerà in vigore nelL'autunno 2009 (ossia due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) – riguarda in particolare le disposizioni in merito ai requisiti minimi per le informazioni da fornire ai passeggeri prima, durante e dopo il viaggio, alle condizioni contrattuali, alla responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di incidenti, ritardi o soppressioni di treni (compresi i risarcimenti), alle condizioni per L'assistenza alle persone a mobilità ridotta, alle norme di qualità e alla gestione del rischio.
Quando entrerà in vigore il regolamento, tutti i passeggeri del trasporto ferroviario godranno di una serie di diritti fondamentali. Tuttavia, gli Stati membri potranno esonerare i servizi ferroviari nazionali di lunga distanza da talune disposizioni del regolamento per un periodo iniziale di cinque anni, eventualmente estendibile per due ulteriori periodi massimi di cinque anni. Ma alle disposizioni che riguardano, ad esempio, la responsabilità delle aziende nei confronti dei passeggeri e dei relativi bagagli e il diritto al trasporto per le persone disabili o a mobilità ridotta, non si potrà derogare. I servizi urbani, suburbani e regionali potranno invece godere di una deroga illimitata.
Approvando infine la relazione di Gilles SAVARY (PSE, FR), il Parlamento approva il progetto
comune relativo alla direttiva che stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei
macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità.
Le sue disposizioni – che entreranno in vigore nelL'autunno 2009 – mirano principalmente ad
agevolare la mobilità dei macchinisti fra gli Stati membri e da un'impresa ferroviaria all’altra e, in
termini generali, agevolare il riconoscimento delle licenze e dei certificati complementari
armonizzati da parte di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario.
Entro un anno dL'entrata in vigore della direttiva, la Commissione dovrà adottare, in base a un
progetto elaborato dL'Agenzia, un modello comunitario per la licenza di macchinista valida su
tutto il territorio della Comunità. Per ottenere la licenza, i macchinisti dovranno avere almeno vent'
anni, aver completato con successo almeno nove anni di istruzione (primaria e secondaria), aver
completato con esito positivo una formazione di base e dimostrare le proprie competenze
professionali generali.
Dovranno anche comprovare L'idoneità fisica e psicologica. Un macchinista che deve comunicare
con il gestore delL'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza dovrà essere in possesso di un
certificato che, tra L'altro, comprovi le sue cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore
delL'infrastruttura. Queste cognizioni devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace
in situazioni di routine, critiche o d'emergenza. Dovrà quindi essere in grado di far fronte a
situazioni pratiche in cui si presenta un elemento imprevisto, descrivere e partecipare a una
conversazione semplice.
Infine, L'Agenzia ferroviaria europea dovrà individuare, in una relazione da presentare entro diciotto
mesi dL'entrata in vigore della direttiva, il profilo e i compiti degli altri membri del personale
viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, le cui qualifiche professionali
contribuiscono di conseguenza alla sicurezza ferroviaria, e che dovrebbero essere disciplinati a
livello comunitario mediante un sistema di licenze e/o di certificati analogo al sistema istituito per i
macchinisti. Sulla base di tale relazione la Commissione dovrà presentare entro trenta mesi una
relazione e, se del caso, formulare una proposta legislativa.Manu Mich. – clickmobility.it