Sicurezza e Sviluppo delle ferrovie comunitarie

ROMA. PUBBLICATO SULLA GU IL DECRETO LEGISLATIVO SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI FERROVIARI

ROMA. PUBBLICATO SULLA GU IL DECRETO LEGISLATIVO SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI FERROVIARI

Il Decreto n. 162 istituisce con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del  sistema ferroviario nazionale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 delL' 8 ottobre 2007 il Decreto legislativo del 10 Agosto 2007, n. 162, di attuazione  delle  direttive  2004/49/CE  e  2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

In estrema sintesi, tale decreto disciplina le condizioni di sicurezza per L'accesso  al  mercato  dei servizi ferroviari ed ha L'obiettivo del mantenimento e del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario  italiano, mediante:
   a) L'adeguamento della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
   b) l’adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza (definiti dagli allegati al decreto);
   c) L'individuazione di un organismo nazionale  preposto  alla sicurezza  e  di  un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
   d) L'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.

Il Decreto istituisce con sede in Firenze, L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del  sistema ferroviario nazionale.

Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, L'Agenzia, L'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.

L'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente  relaziona  al  Parlamento sulL'attività svolta.

L'Agenzia è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e in  tale ambito, svolge i compiti e le funzioni previste  dalla  direttiva  2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica  di  settore; detta,  in  conformità  con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dL'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie  di  cui al  regolamento  CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Circa le norme nazionali di sicurezza L'Agenzia:

– provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a  disposizione di tutti i gestori delL'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un  certificato o un'autorizzazione di sicurezza;
– apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali, notificando tali modifiche alla Commissione.
Per  avere  accesso  L'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria  deve  essere titolare di un certificato di sicurezza che può  valere  per  L'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata.  

Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore delL'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere dL'Agenzia   un'autorizzazione di sicurezza, che può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate delL'infrastruttura.  Manu Mich. – clickmobility.it

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