Adottate ieri due proposte legislative

Bruxelles. La Commissione Ue propone nuovi diritti per i passeggeri di autobus e marittimi  

Bruxelles. La Commissione Ue propone nuovi diritti per i passeggeri di autobus e marittimi  

Tajani: “l'UE non può permettere che il livello dei diritti dei passeggeri vari a seconda del modo di trasporto utilizzato. Con i due nuovi regolamenti, copriremo tutti i mezzi di trasporto. I passeggeri potranno scegliere il modo di trasporto che preferiscono sapendo che i loro diritti saranno tutelati”

La Commissione ha adottato ieri due proposte legislative che stabiliscono una serie di diritti per i passeggeri che utilizzano autobus e servizi marittimi su itinerari nazionali e internazionali. Questi diritti comprendono norme minime sulle informazioni da fornire a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, assistenza e risarcimento in caso di interruzioni del viaggio, misure in caso di ritardi e assistenza specifica per le persone a mobilità ridotta. Come già nel settore aeronautico e ferroviario, le proposte prevedono organismi nazionali indipendenti per la composizione delle controversie.

"L'UE non può permettere che il livello dei diritti dei passeggeri vari a seconda del modo di trasporto utilizzato. Con questi due nuovi regolamenti, copriremo tutti i mezzi di trasporto. Tutti i passeggeri potranno scegliere il modo di trasporto che preferiscono sapendo che i loro diritti saranno ugualmente tutelati indipendentemente dal mezzo prescelto" ha detto Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea responsabile per i trasporti.

Diritti delle persone a mobilità ridotta
I passeggeri disabili e quelli a mobilità ridotta sono spesso impossibilitati a viaggiare in autobus o per nave perché questi mezzi di trasporto sono di difficile accesso e non viene prestata l’assistenza necessaria per le loro esigenze specifiche.

Le proposte affrontano questi problemi vietando qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità o sulla mobilità ridotta per la prenotazione di un viaggio o l’accesso a bordo di un veicolo o di una nave. L'assistenza è fornita gratuitamente a condizione che il passeggero ne abbia fatto richiesta in anticipo ed arrivi alla stazione o al porto ad un’ora prestabilita, prima dell’orario previsto per la partenza. Il personale delle imprese di trasporto e quello delle stazioni degli autobus o dei porti dovrà avere conoscenze adeguate in materia di prestazione di assistenza ai disabili.

Risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio
Le proposte prevedono che in caso di interruzione o cancellazione del viaggio le imprese di trasporto debbano fornire ai passeggeri informazioni adeguate, una corretta assistenza e servizi alternativi ragionevoli.
Le imprese che non riescono a rispettare questi requisiti devono pagare un risarcimento calcolato sulla base del prezzo del biglietto.

Responsabilità per decesso e lesioni subite da passeggeri
Le proposte precisano le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto per i passeggeri ed i loro bagagli. I passeggeri avranno diritto a livelli di risarcimento uniformi e beneficeranno di norme armonizzate sulla responsabilità.

Inoltre, in caso di infortunio le imprese di trasporto, se ricorrono determinate condizioni, non potranno contestare le richieste di risarcimento danni al di sotto di un importo determinato. I viaggiatori vittime di un incidente hanno diritto ad anticipi di pagamenti per poter far fronte alle difficoltà economiche in cui loro stessi o le loro famiglie possono trovarsi in caso di decesso o di lesioni.

Trattamento di reclami e mezzi di ricorso
L'apertura del mercato non ha portato, come si sperava, ad un innalzamento degli standard di qualità e dei servizi, in particolare per quanto riguarda una migliore tutela dei diritti del passeggero, procedure più semplici per la composizione delle controversie e mezzi di ricorso comuni disponibili per i passeggeri nei confronti di tutte le imprese.

La mancanza di procedure comuni isola i passeggeri, che devono fare fronte a procedure e a termini diversi.

I paesi delL'UE dovranno creare organismi di controllo che garantiscano L'applicazione di questi regolamenti sul loro territorio. Se un passeggero di un autobus o di una nave ritiene che uno qualunque di questi diritti non sia stato rispettato, può sottoporre il caso L'attenzione dell’impresa di trasporti. Se il passeggero non è soddisfatto della risposta, L'organismo nazionale di controllo designato dal paese interessato può sporgere denuncia.

per maggiori informazioni…Manu Mich. – clickmobility.it

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