Le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale concernono l'istituzione di un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e la determinazione delle relative destinazioni

ROMA. LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLE LEGGE FINANZIARIA 2007

ROMA. LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLE LEGGE FINANZIARIA 2007

La Corte è stata chiamata a  pronunciarsi sui commi 1121, 1122 e 1123 della Legge Finanziaria 2007 in merito al ricorso promosso dalla Regione Lombardia, notificato il 26 febbraio 2007

La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sui commi 1121, 1122 e 1123 della Legge Finanziaria 2007:
– dichiara L'illegittimità costituzionale delL'art. 1, commi 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro delL'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;
– dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delL'art. 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
– dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delL'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, della legge n. 296 del 2006, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso del 2007.

Tutto nasce dal ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2007 attraverso il quale la Regione Lombardia ha impugnato numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra esse, L'art. 1, commi 1121, 1122 e 1123, per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di leale collaborazione (art. 120), di buon andamento (art. 97) e di ragionevolezza (art. 3).

Le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale concernono L'istituzione di un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane e la determinazione delle relative destinazioni.
Secondo quanto previsto dal comma 1121, il Fondo è istituito nelL'ambito dello stato di previsione del Ministero delL'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Corte sottolinea L'istituzione del "Fondo per la mobilità sostenibile" di esclusiva competenza statale.
I dettagli sono contenuti nella sentenza 16 maggio 2008, n. 142 nella quale la Corte Costituzionale precisa che il Fondo in esame produce effetti anche sulL'esercizio delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale e pertanto queste ultime devono essere coinvolte nel processo decisionale.

per saperne di più…Manu Mich. – clickmobility.it

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