L’individuazione di un lotto unico e l'aggregazione in capo ad un unico gestore "è inevitabilmente suscettibile di restringere il numero dei partecipanti alla gara"

CASERTA. GARA PROVINCIA AFFIDAMENTO TPL, INTERVIENE L'AUTHORITY:  "CONCORRENZA LIMITATA

CASERTA. GARA PROVINCIA AFFIDAMENTO TPL, INTERVIENE L'AUTHORITY:  "CONCORRENZA LIMITATA

L’Autorità garante concorrenza e mercato osserva come l’iniziativa della Provincia “sebbene coerente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 422/97 e successive modificazioni… presenti più di un problema sotto il profilo della tutela della concorrenza”

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato interviene in merito al bando di gara per L'affidamento dei servizi di tpl nelL'ambito della Provincia e del Comune di Caserta.

Con la segnalazione, "l’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge 287/90, alcune osservazioni in merito al bando di gara per l’affidamento dei servizi di TPLnell’ambito della Provincia e del Comune di Caserta, pubblicato in data 30 ottobre 2007.
Al riguardo, l’Autorità preliminarmente informa di aver inviato una breve segnalazione al Governo e al Parlamento in cui si evidenzia la portata per certi aspetti limitativa della concorrenza dell’art. 18, comma 2 del d. lgs. 422/97".

Nel merito del bando relativo all’affidamento dei servizi di TPL nella Provincia di Caserta, l’Autorità osserva come l’iniziativa "sebbene coerente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 422/97 e successive modificazioni, volte a individuare la gara come lo strumento ordinario per addivenire all’affidamento dei servizi di TPL, presenti più di un problema sotto il profilo della tutela della concorrenza".

L’Autorità, tra L'altro, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte della Giunta della Provincia di Caserta.

Ma vediamo nel dettaglio come si esprime nel merito il presidente delL'Autorità Antonio Catricalà.

"La caratteristica principale del bando è rappresentata dall’individuazione di un lotto unico integrato dal punto di vista geografico. Al riguardo si sottolinea come l’aggregazione territoriale in capo ad un unico gestore, selezionato a mezzo della procedura ad evidenza pubblica, è inevitabilmente suscettibile di restringere il numero dei partecipanti alla gara, dati i requisiti di ammissione alla gara, soprattutto in termini di esperienza e capacità di gestire servizi integrati su tratte urbane ed extraurbane.
Tale scelta presenta, pertanto, elevati rischi dal punto di vista concorrenziale in quanto nel caso di specie non sembrano rinvenibili giustificazioni fondate su dimostrati ritorni in termini di efficienza per l’amministrazione appaltante, in termini di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di TPL offerti in ambito comunale e provinciale.
L’Autorità ritiene, inoltre, che alcune previsioni contenute nel bando di gara, relative ai requisiti economici e finanziari necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare al fatturato realizzato dai partecipanti negli ultimi esercizi finanziari, siano suscettibili di limitare ingiustificatamente la partecipazione delle imprese mediante fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi.
In particolare, l’Autorità, nel richiamare alcune sue precedenti segnalazioni (1), tiene a ribadire che i requisiti di idoneità e di solidità economica e finanziaria richiesti alle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto devono rispondere a esigenze oggettive dell’amministrazione e, più in generale, ai principi di ragionevolezza e di imparzialità che regolano il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. Secondo l’Autorità, la definizione dei requisiti economicofinanziari, deve valutarsi alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 41 del d. lgs. 163/2006, e successive modifiche, costituente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
In particolare, l’art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006 prevede che la capacità economico finanziaria possa essere dimostrata mediante una dichiarazione attestante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture identiche a quella oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi (dichiarazione da presentarsi in via alternativa o cumulativa a idonee dichiarazioni bancarie e bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa); mentre il comma 3 del medesimo articolo consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante il deposito di documentazione alternativa al bilancio, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando.

Le osservazioni che precedono appaiono confermate dagli esiti della gara che ha visto la presentazione di un’unica offerta da parte di più soggetti raggruppati in ATI, tra cui molti dei precedenti affidatari del servizio. Già di per sé la presentazione di un’unica offerta appare vanificare i benefici attesi da una procedura di gara, in termini di efficienza del servizio e di risparmi per l’ente appaltante. Inoltre, nel merito dei partecipanti all’ATI si osserva che, per la società CTP, la quale esercita servizi di TPL in forza di un affidamento diretto nel proprio bacino di riferimento, viene a verificarsi una situazione di divieto a partecipare ad una procedura di gara, stabilito dall’art. 18, comma 2 del d. lgs. 422/97. Si segnala altresì la peculiarità della partecipazione all’ATI dell’Ente Autonomo Volturno in quanto soggetto che acquista per conto della Regione Campania, al fine di consentire il rinnovo del parco automezzi circolante, gli autobus poi offerti in comodato oneroso alle società di TPL che operano in ambito regionale.
La partecipazione di tale ente, da solo o in ATI, alle gare per l’affidamento dei servizi di TPL, appare suscettibile di presentare profili di censura ai sensi dell’analisi antitrust, laddove l’ampia disponibilità di automezzi costituisca un vantaggio difficilmente replicabile per altri operatori concorrenti nella partecipazione alle gare.
Sulla base di quanto precede, l’Autorità, auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte della Giunta della Provincia di Caserta".

(1) Cfr. Segnalazione AS187 del 28 settembre 1999, Bandi di gara in materia di appalti pubblici, in Bollettino n. 48/1999; Segnalazione AS251 del 30 gennaio 2003, Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A., in Bollettino n. 5/2003Manu Mich. – clickmobility.it

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