Il Regolamento(CE) N. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio

BRUXELLES. PUBBLICATO SULLA GAZZETTA DELL'UE IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA E FERROVIA

BRUXELLES. PUBBLICATO SULLA GAZZETTA DELL'UE IL REGOLAMENTO SUI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA E FERROVIA

Il Regolamento è stato messo a punto con l'intento di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delL'Ue il Regolamento(CE) N. 1370/2007 licenziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 110/70.

Il Regolamento è stato messo a punto con L'intento di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze di mercato consentirebbe di fornire.

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:
a) le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
b) la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
c) gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
d) la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime;
e) la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami;
f) le regole generali in materia di attuazione.

Il regolamento si applica all’esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia o su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.
L'adozione dello stesso è in perfetta linea con gli obiettivi del Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 sulla “Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”. Obiettivi capaci di garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie ad una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, offrendo condizioni tariffarie e specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, eliminando le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza.

Nelle considerazioni il nuovo Regolamento sottolinea che attualmente, molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dell’interesse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica prettamente commerciale. Occorre infatti che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire le prestazioni di tali servizi.
Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico passeggeri vi sono: l’attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l’esercizio dei trasporti pubblici.

Novità di rilievo in materia di affidamento del servizio.
Le nuove norme, prima assenti, considerano:

– affidamento concorsuale come modalità principale
– possibilità di affidamento in house a soggetti sui quali l’ente affidante esercita un “controllo analogo” a quello sui propri servizi (compresa proprietà al 100%). Divieto di attività fuori dal proprio bacino.

Si conferma la gara come modalità ordinaria di affidamento dei servizi, prevedendo inoltre:

– affidamento diretto ad un “operatore interno” (in house) o ad un “operatore terzo” nel caso dei servizi ferroviari
– comunicazione dell’intenzione di ricorrere alle gare con almeno un anno di anticipo
– possibilità di rifiutare l’offerta di imprese operanti in mercati non concorrenziali
– durata dei contratti fino a 8 anni per il tpl gomma e 15 per il ferroviario
– periodo transitorio di 10 anni nei quali adeguarsi alle procedure concorsuali. Manu Mich. – clickmobility.it

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