Il regime, con un bilancio annuale di € 3,5 mln, servirà ad incoraggiare lo sviluppo del trasporto per via fluviale e per ferrovia, compreso il trasporto combinatoGli incentivi permetteranno alle autorità belghe di proseguire con una politica di mobilità rispettosa dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile della Regione Vallone
La Commissione europea ha approvato ieri un regime di aiuti al Belgio mirati alla promozione d'una tipologia di trasporto merci rispettosa delL'ambiente alternativi al trasferimento su gomma.
Il regime, che entrerà in vigore nel periodo 2008-2013 con un bilancio annuale di € 3,5 milioni, servirà ad incoraggiare lo sviluppo del trasporto merci per via fluviale e per ferrovia, compreso il trasporto combinato.
Gli incentivi permetteranno alle autorità belghe di proseguire con una politica di mobilità rispettosa delL'ambiente per uno sviluppo sostenibile della Regione Vallone.
Il sistema di aiuti notificato alla Commissione europea prevede la concessione di un premio agli operatori di trasporto quale contributo per finanziare L'acquisizione di terreni e attrezzature e di un sistema di infrastrutture e impianti necessari al trasferimento.
Inoltre è previsto anche il contributo per L'acquisizione di sistemi di carico e scarico intermodali.
L'incentivo è fissato ad un limite massimo del 30% delL'importo degli investimenti se il beneficiario è una piccola o media impresa (PMI) (1), e del 20% se si tratta di una grande impresa.
Gli aiuti prevedono inoltre la concessione di un contributo per il trasporto fluviale dei contenitori, nel caso in cui si tratti trasporto effettuato con regolarità, per coprire alcuni costi di gestione, sino ad un massimo del 30% se si tratta di PMI, sino ad un massimo del 20% per una grande impresa.
La Commissione considera che questi aiuti siano compatibili con il mercato comune (2).
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(1) la nozione di PMI è identica a quella considerata per L' allegato I del regolamento (CEE) N. ° 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune a norma degli articoli 87 e 88 del trattato – regolamento generale d' esenzione per categoria (GU L 214 del 09.08.2008 p. 3 – 47).
(2) ai sensi degli articoli 73 e 87, paragrafo 3, del trattatoM. Gio M. – clickmobility.it