Valutazioni preliminari sul documento della Commissione europea del 5 dicembre 2008

Roma. Dal CNCU osservazioni alla proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri bus delL'Ue

Roma. Dal CNCU osservazioni alla proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri bus delL'Ue

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti accoglie con favore il regolamento soprattutto perché porrebbe fine alla duplice disparità di trattamento sia dei passeggeri sia dei vettori dei diversi mezzi di trasporto. Opportuno data la scarsa efficacia ottenuta dalla previsione di procedure di autoregolamentazione del settore

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (Cncu) ha messo nero su bianco osservazioni alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Il Cncu ha accolto il regolamento con particolare favore per diversi motivi. Prima di tutto con L'entrata in vigore del nuovo Regolamento si porrebbe fine alla duplice disparità di trattamento sia dei passeggeri sia dei vettori dei diversi mezzi di trasporto.
In secondo luogo la proposta di un regolamento comunitario, e dunque di un atto direttamente applicabile negli Stati membri, a tutela degli utenti del trasporto pubblico su autobus appare particolarmente opportuna data la scarsa efficacia ottenuta dalla previsione di procedure di autoregolamentazione del settore. Il riferimento è alle "Carte dei Servizi" non adottate in maniera uniforme da tutti i gestori dei servizi pubblici di trasporto.

In merito alle osservazioni il Cncu sottolinea che il regolamento sembra applicabile solo alle autolinee di percorrenza extraurbana (v. artt. 16, 20 e 21) laddove sarebbe auspicabile L'applicazione anche ai gestori dei servizi di trasporto su bus urbani, che in Italia sono di competenza dei Comuni.

Infine, per assicurare un più adeguato livello di protezione degli utenti secondo il Cncu il Regolamento dovrebbe prevedere che per ciascun Paese membro provveda alla creazione – tenuto anche conto delle esperienze e competenze che le associazioni dei consumatori hanno progressivamente maturato – di sedi e di strumenti di partecipazione civica per quanto riguarda:
– la valutazione della qualità dei servizi;
– la definizione degli standard di qualità e di sicurezza;
– la promozione delL'accesso ai servizi;
– la gestione delle controversie anche mediante il ricorso alle procedure di conciliazione.

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Ministero dello Sviluppo Economico
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS
E CHE MODIFIACA IL REGOLAMENTO CE 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA’ NAZIONALI RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Valutazioni preliminari sul documento della Commissione europea del 5 dicembre 2008

Occorre preliminarmente osservare che la proposta di regolamento in oggetto viene accolta dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) con particolare favore. Diversi sono i motivi di tale apprezzamento.
In primo luogo, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento si porrebbe fine alla duplice disparità di trattamento sia dei passeggeri sia dei vettori dei diversi mezzi di trasporto. Si rappresenta a codesta spettabile Commissione che tale stato di fatto, che vede ampiamente disciplinati gli altri modi di trasporto e non quello effettuato con autobus, ha un impatto di grande rilevanza nei paesi come l’Italia in cui ampie tratte del territorio nazionale sono per lo più servite da trasporto con autobus.
A ciò si aggiunga, in secondo luogo, che la proposta di un regolamento comunitario, e dunque di un atto direttamente applicabile negli Stati membri, a tutela degli utenti del trasporto pubblico su autobus appare particolarmente opportuna data la scarsa efficacia ottenuta dalla previsione di procedure di autoregolamentazione del settore.
Risulta, infatti, carente la legislazione nazionale che obbliga i gestori dei servizi pubblici di trasporto ad adottare “Carte dei Servizi” che espongano con precisione le prestazioni cui il passeggero avrebbe diritto e le procedure di reclamo. Si concorda, pertanto, con l’orientamento di disciplinare direttamente la materia, lasciando ad eventuali accordi volontari o ad altre forme di autoregolamentazione un compito integrativo del regolamento comunitario.

2. Osservazioni analitiche

Si fa, tuttavia, presente che il regolamento sembra applicabile solo alle autolinee di percorrenza extraurbana (v. artt. 16, 20 e 21). Si raccomanda, pertanto, di formulare il regolamento in modo che esso sia applicabile anche ai gestori dei servizi di trasporto su bus urbani, che in Italia sono di competenza dei Comuni.

La non esplicita inclusione dei suddetti servizi sottrarrebbe dall’ambito di un adeguato livello di protezione gli utenti di trasporto urbano con evidente penalizzazione degli stessi. Penalizzazione, questa, non auspicabile sia in un’ottica quantitativa, visto il numero prevalente di utenti serviti da servizi con autobus rispetto ad altri mezzi di trasporto nelle aree urbane, sia in un’ottica di razionalizzazione qualitativa di tutto il settore dei trasporti urbani, soprattutto in termini ambientali. Disciplinare il settore in questione con apposita regolamentazione e relativa disciplina sanzionatoria, sarebbe una garanzia in più per l’utente per un buon servizio e dunque un incentivo a preferirlo ad altri mezzi di trasporto, l’uso dei mezzi propri in primis.
Inoltre, sarebbe opportuno estendere ai gestori di servizi di trasporto urbano gli artt. 24-26 del regolamento in oggetto e che, in particolare, ad essi sia posto l’obbligo di pubblicare le frequenze di passaggio dei mezzi per fascia oraria, rispondendo per inadempienza in caso la frequenza risulti inferiore di oltre un terzo a quella pubblicata. In Italia, infatti, non sono adottate norme che impongano al gestore di bus urbani di rispondere in nessun caso di ritardo o cancellazione di corse, fattispecie che di fatto si traduce in una disomogenea disciplina tra gli Stati membri e come tale non in linea con il concetto di mercato unico anche in termini di tutela dei consumatori.
Si raccomanda, altresì, di estendere ai trasporti locali anche le disposizioni relative ai controlli.
All’art. 9 viene effettuata una distinzione per il risarcimento lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la responsabilità del vettore ed (in caso d’incidente) per la perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come colli a mano: tale differenziazione appare ricalcare quella esistente per il trasporto aereo, ma nel caso di trasporto su autobus (in particolare nel trasporto urbano) tale distinzione potrebbe essere eliminata prevedendo un unico limite risarcitorio.
Quanto alle prestazioni, si raccomanda che il regolamento riduca il termine di due ore di ritardo, previsto dall’art. 20, prima che il vettore risponda del ritardo in partenza, a un’ora, e che venga eliminato il vincolo della durata del viaggio superiore alle tre ore (per il trasporto urbano tale vincolo renderebbe di fatto la norma inapplicabile). Andrebbe chiarito se l’indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto previsto al capo c) del medesimo art. 20 sia aggiuntivo rispetto al rimborso del prezzo del biglietto.
Inoltre dovrebbe essere introdotto il diritto al rimborso (parziale e/o totale, a seconda dei casi) anche in caso di ritardo all’arrivo.
Quanto alla protezione dei disabili, si segnala l’opportunità di inserire una disposizione che obblighi i gestori del servizio di trasporto locale su bus a prevedere, nei capitolati di appalto per la fornitura dei mezzi, l’obbligo di fornire mezzi predisposti per portatori di handicap (piattaforme di sollevamento, spazi per le carrozzine, ecc.).

Infine, pur se la direttiva comunitaria 2003/20/CE (recepita con DL n. 150 del 13 marzo 2006) prevede L'obbligo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (compreso autobus) nuovi, purtroppo però su autobus (e taxi), benché siano sempre più spesso presenti le cinture di sicurezza, non sono invece presenti dei sistemi di ritenuta idonei per i bambini, e questo diritto alla sicurezza dovrebbe essere presente nel Regolamento.

3. Ulteriori proposte che si sottopongono all’attenzione della Commissione per l’eventuale inserimento nel Regolamento

Per assicurare un più adeguato livello di protezione degli utenti il Regolamento dovrebbe prevedere che per ciascun Paese membro provveda alla creazione – tenuto anche conto delle esperienze e competenze che le Associazioni dei consumatori hanno progressivamente maturato – di sedi e di strumenti di partecipazione civica per quanto riguarda:
– la valutazione della qualità dei servizi;
– la definizione degli standard di qualità e di sicurezza;
– la promozione delL'accesso ai servizi;.
– la gestione delle controversie anche mediante il ricorso alle procedure di conciliazione.Manu Mich. – clickmobility.it

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