La direttiva, da applicarsi entro il 4 dicembre 2010, incrementa il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Bruxelles. DL'Ue incentivi al trasporto verde, da oggi in vigore la direttiva 2009/33/CE

Bruxelles. DL'Ue incentivi al trasporto verde, da oggi in vigore la direttiva 2009/33/CE

Secondo la direttiva le amministrazioni e gli enti pubblici o privati dovranno per l’acquiso di autovetture, autobus, pullman e autocarri, tenere conto del loro impatto energetico ed ambientaleLa direttiva traccia tre tipi di strade per raggiungere l'obiettivo

L'Ue punta L'incremento del mercato dei veicoli “verdi”  con basse emissioni ed a basso consumo. Dal 4 dicembre 2010, le amministrazioni e gli enti pubblici o privati dovranno per l’acquisto di autovetture, autobus, pullman e autocarri, tenere conto delL' impatto energetico ed ambientale.

L’Unione europea ha più volte sottolineato l’esigenza di misure specifiche nel settore dei trasporti per affrontare le questioni dell’uso dell’energia e delle emissioni di gas a effetto serra.
La direttiva 2009/33/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea, ed in vigore da oggi, mira a stimolare il mercato dei veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico, e soprattutto — per il notevole impatto ambientale che ciò produrrebbe — ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri. Quindi dispone che gli impatti ambientali siano inseriti tra i criteri di aggiudicazione degli appalti per i servizi di trasporto pubblici e individua le metodologie di calcolo per trasformare in valore monetario le emissioni inquinanti.

Per promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e potenziare il contributo del settore dei trasporti gli Stati membri dovranno assicurare che entro il 4 dicembre 2010 le amministrazioni o gli enti nella misura in cui sono soggetti all’obbligo di applicare le procedure di appalto (stabilite dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e gli operatori che assolvono obblighi di servizio pubblico (nel quadro di un contratto di servizio pubblico) tengano conto, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto, delle emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti come le emissioni di ossidi di azoto (NOx), di idrocarburi diversi dal metano (NMHC) e dell’impatto ambientale imputabili all’esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita.

La direttiva traccia sostanzialmente tre tipi di strade per raggiungere tale obbiettivo. La prima consiste nel fissare specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, oltre che per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale.
La seconda suggerisce di integrare nella decisione di acquisto l’impatto energetico e l’impatto ambientale, o inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione (se fosse aperta la procedura di appalto), o trasformando gli impatti in valore monetario da includere nella decisione di acquisto.
La terza strada suggerisce di adottare la metodologia descritta nell’articolo 6 della direttiva stessa, che trasforma in valore monetario i costi di esercizio nell’intero arco di vita di un veicolo connessi al consumo energetico, oltre ad i costi relativi alle emissioni di CO2 ed alle emissioni di sostanze inquinanti.Manu Mich. – clickmobility.it

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