Il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto
Il Parlamento europeo si è pronunciato su una proposta legislativa che stabilisce un quadro comunitario sui diritti dei passeggeri di autobus nel trasporto nazionale e internazionale. Fissa gli obblighi dei vettori, compresi gli indennizzi, in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Sancisce i diritti dei disabili, incluso quello L'assistenza, e intende garantire L'informazione dei passeggeri e la possibilità di reclamare.
Con riguardo al rapporto passeggeri-chilometro, il trasporto effettuato con autobus rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre nelL'UE e – dopo L'automobile privata (82,8%) – costituisce il principale mezzo di trasporto di persone (8,3% di tutti i modi di trasporto). Il settore è protagonista di una crescita costante delL'ordine del 5,8% tra il 1995 e il 2004, passando dai 474 ai 502 milioni di persone trasportate. Il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus si aggira intorno ai 72,8 milioni di persone L'anno. Attualmente, però, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla composizione delle controversie tra i viaggiatori e le imprese di trasporto e vi sono notevoli differenze tra le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto.
Approvando con 557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni la relazione di Gabriele Albertini (PPE/DE, IT), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare L'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. Presenta però numerosi emendamenti volti soprattutto a rafforzare i diritti dei passeggeri. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura.
Il regolamento si applicherebbe «al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari». A determinate condizioni, d'altro canto, gli Stati membri possono escludere taluni servizi di trasporto urbano e suburbano.
Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato
La proposta stabilisce che un vettore è responsabile delle cancellazioni e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. I deputati suggeriscono di aggiungere i casi di "overbooking". Precisano poi che la responsabilità sarebbe imputabile unicamente se cancellazione e ritardi derivano da circostanze a esso non controllabili, che non includono però gli ingorghi e i controlli di frontiera. In questi casi, il vettore dovrebbe offrire ai passeggeri – «senza costi aggiuntivi», aggiungono i deputati – servizi di trasporto alternativi.
Dovrebbe inoltre rimborsare il prezzo del biglietto ai passeggeri coinvolti che non accettano servizi alternativi. Secondo i deputati, oltre al rimborso del viaggio, i passeggeri dovrebbero avere anche diritto a un indennizzo del 50% prezzo del biglietto – da ricevere entro un mese dalla domanda – se il vettore non è in grado di offrire servizi alternativi. Un indennizzo del 50%, inoltre, andrebbe corrisposto anche ai passeggeri che decidono di proseguire il viaggio con i servizi alternativi offerti.
Altri emendamenti propongono L'introduzione di un'assistenza supplementare "in natura", imponendo ai vettori di offrire pasti e bevande in rapporto al tempo di attesa e, qualora fosse necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio, la sistemazione in albergo o il trasporto fra la stazione e un luogo dove passare la notte. Inoltre, nei casi in cui L'autobus fosse inutilizzabile, ai passeggeri dovrà essere offerto il trasporto verso «un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire».
I deputati propongono poi di addossare al vettore la responsabilità per i ritardi L'arrivo superiori a due ore dovuti a negligenza e colpa del conducente o a un guasto tecnico del veicolo. In tali casi, i passeggeri coinvolti dovrebbero avere il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto e L'assistenza "in natura" già descritta.
Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio
I deputati sostengono la proposta di attribuire al vettore la responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua custodia, prevedendo un indennizzo massimo di 1.800 euro per passeggero. Concordano inoltre nel considerare i vettori responsabili – fino a 1.300 euro – della perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano in caso di incidenti a essi imputabili. I vettori non potranno però essere ritenuti responsabili qualora il danno sia dovuto a un errore o a alla negligenza del passeggero.
Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri
Il vettore sarebbe responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante il servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trovava L'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi. La responsabilità – extracontrattuale, precisano i deputati – del vettore per i danni non può essere soggetta «ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti». Per tutti i danni fino al limite di 220.000 euro per passeggero, inoltre, il vettore non dovrebbe poter escludere o limitare la propria responsabilità se dimostra di aver esercitato la diligenza prescritta dal regolamento. Un emendamento, specifica che ciò vale «a meno che L'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda L'importo per il quale è richiesta L'assicurazione obbligatoria». Nel qual caso la responsabilità sarebbe limitata a questo importo.
D'altro canto, il vettore non dovrebbe essere ritenuto responsabile qualora L'incidente fosse causato da circostanze estranee L'esercizio dei servizi di trasporto con autobus. Lo stesso vale nel caso in cui, nonostante la diligenza richiesta, il vettore non avrebbe potuto evitare L'incidente o ovviare alle sue conseguenze. Non lo sarebbe nemmeno qualora L'incidente fosse dovuto a colpa o negligenza del passeggero.
I deputati sostengono la proposta secondo cui, in caso di morte del passeggero, il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità dovrebbe comprendere le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie e, se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche e psichiche subite. Inoltre, se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali aveva un'obbligazione alimentare, queste persone dovranno essere egualmente indennizzate per la perdita. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio L'incolumità fisica o psichica del passeggero, invece, il risarcimento dei danni dovrebbe comprendere le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto, la riparazione del danno causato, sia per L'incapacità lavorativa totale o parziale sia per L'accrescimento dei bisogni.
In caso di morte o lesioni, inoltre, il vettore dovrebbe procedere (entro 15 giorni) ai pagamenti anticipati necessari – di minimo 21.000 euro – per soddisfare le immediate esigenze economiche proporzionalmente al danno. Un emendamento precisa che ciò dovrebbe avvenire solo se esistono «ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore» e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna polizza di assicurazione di viaggio. Anche se il pagamento anticipato «non costituisce riconoscimento di responsabilità».
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
La proposta impone a vettori, venditori di biglietti e operatori turistici di non rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, la prenotazione per un servizio di trasporto o di emettere un biglietto, né L'imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta. Le prenotazioni e i biglietti dovrebbero poi essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta «senza oneri aggiuntivi». Tuttavia, potrebbero derogare a questa disposizione se la struttura dei veicolo rende fisicamente impossibile L'imbarco, oppure – chiedono i deputati – se il veicolo o le infrastrutture non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza. Ma in questi casi, dovrebbero compiere «ragionevoli sforzi» per proporre un'alternativa accettabile. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato L'imbarco a causa della sua situazione, inoltre, andrebbe offerta la scelta tra il diritto al rimborso o ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.
I deputati sostengono la proposta secondo cui sarebbe responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori «prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza», prima, durante e dopo il viaggio. Precisano peraltro che tale assistenza va adeguata alle esigenze individuali. Il passeggero dovrà però notificare la sua richiesta di assistenza almeno 24 ore prima del viaggio (contro le 48 proposte dalla Commissione).
Il diritto L'informazione e al reclamo
I gestori dei terminali e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, nel formato più appropriato. Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus, inoltre, dovrebbero provvedere affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti.
I vettori sarebbero anche tenuti a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento. Un emendamento chiede loro di pubblicare ogni anno una relazione in cui figurino il numero e L'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni per rispondervi e le misure correttive adottate.Manu Mich. – clickmobility.it