Focus sul contenuto dell’art. 38, commi 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 2008, "Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2009"

Roma. Tpl: L'Antitrust formula osservazioni in merito alle modalità di affidamento dei servizi di tpl su strada stabiliti dalla Giunta regionale

Roma. Tpl: L'Antitrust formula osservazioni in merito alle modalità di affidamento dei servizi di tpl su strada stabiliti dalla Giunta regionale

L’Autorità intende ribadire che la decisione di procedere all'individuazione di un lotto unico non appare neutra rispetto alle dinamiche competitive che possono presentarsi sul mercato, la scelta del numero dei lotti e le caratteristiche degli stessi possono avere rilevanti implicazioni concorrenziali sulla struttura del mercato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al contenuto dell’art. 38, commi 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 2008, "Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2009".

Attraverso la segnalazione AS519 L'Antitrust pone sotto la lente di ingrandimento le modalità di affidamento dei servizi di tpl stabilite a livello legislativo dalla Regione.

"Come noto, l’art. 38, comma 4 della legge stabilisce che la Giunta regionale determini, ai fini dell’affidamento dei servizi di TPL su strada, con esclusione dei servizi di linea comunali, un unico bacino a livello regionale in modo da conseguire economie di scala, maggiore efficienza nella gestione del servizio, copertura degli obblighi di servizio pubblico – si legge nella segnalazione -. Il successivo comma 5 dell’art. 38 individua nella società Cotral Gestione S.p.A., società a capitale interamente pubblico, il soggetto che sarà affidatario del servizio".

"L’Autorità intende preliminarmente ribadire che la decisione di procedere L'individuazione di un lotto unico non appare neutra rispetto alle dinamiche competitive che possono presentarsi sul mercato, in quanto la scelta del numero dei lotti in base al quale suddividere il servizio e le caratteristiche degli stessi possono avere rilevanti implicazioni concorrenziali sulla struttura del mercato interessato da un eventuale bando di gara, in termini di numerosità e caratteristiche degli operatori".

L’Autorità inoltre "ricorda che l’individuazione concreta della dimensione e delle caratteristiche di uno o più lotti presuppone L'analisi delle condizioni proprie delle reti di trasporto pubblico locale nei diversi ambiti territoriali, nonché la valutazione, da parte dell’amministrazione locale, degli elementi tecnici ed economici concernenti la produzione dei servizi, con particolare riguardo alle economie di scala e di gamma, e alle eventuali esigenze di coordinamento fra i diversi gestori dei servizi, che assumono speciale rilievo nel caso di un affidamento che ha ad oggetto l’intero territorio regionale.
Pertanto, l’Autorità auspica che la decisione di individuare un unico lotto per l’affidamento del servizio di TPL in ambito regionale venga effettuata solo dopo aver attentamente verificato che i vantaggi derivanti da tale configurazione del servizio più che compensino i costi concorrenziali derivanti dall’impatto negativo di tale previsione sul numero dei potenziali affidatari del servizio stesso".

per saperne di più…Manu Mich. – clickmobility.it

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