Riflettori sul bando di gara che la Provincia dovrà pubblicare entro l’anno

Novara. Gestione dei servizi di tpl in provincia: L'Autorità garante interviene con osservazioni in merito al bando di gara per L'affidamento

Novara. Gestione dei servizi di tpl in provincia: L'Autorità garante interviene con osservazioni in merito al bando di gara per L'affidamento

L’Autorità confida che la Provincia realizzerà tempestivamente condizioni di affidamento e rinnovo delle concessioni per le attività di gestione dei servizi di TPL idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza, confermando il proprio intendimento a procedere quanto prima all’adozione di procedure ad evidenza pubblica

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene con alcune osservazioni in merito all’affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Novara.
In particolare, l’Autorità intende esprimersi in relazione al bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi di TPL su gomma ed acqua che la Provincia dovrà pubblicare entro l’anno corrente.

L’Autorità confida che L'amministrazione provinciale realizzerà tempestivamente condizioni di affidamento e rinnovo delle concessioni per le attività di gestione dei servizi di TPL idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza, confermando il proprio intendimento a procedere quanto prima all’adozione di procedure ad evidenza pubblica – si legge nel provvedimento AS547.

Da un lato l’Autorità ricorda che il rinnovo automatico delle concessioni non consente di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per L'affidamento attraversoprocedure ad evidenza pubblica 1.

Dall’altro lato, secondo l’orientamento costante dell’Autorità2, è opportuno ridurre la discrezionalità amministrativa nella scelta dei concessionari e dovrebbero, comunque, essere rispettati i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (come evidenziato dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario 3).

Il bando di gara, pertanto, non dovrebbe contenere previsioni idonee a causare ingiustificati vantaggi all’operatore incumbent, affinché la possibilità di ingresso di nuovi operatori sia effettivamente garantita. Inoltre, con riferimento all’individuazione del perimetro degli obblighi di servizi pubblico (OSP) ed alla cornice costituita dai relativi regolamenti comunitari 4, l’Autorità intende ribadire che l’identificazione dei servizi reputati sufficienti per la collettività sulla base dell’interesse generale e la connessa definizione degli obblighi di servizio pubblico rappresentano un momento cruciale nell’attività di regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico. Le modalità con cui viene individuato il perimetro degli OSP influenzano infatti sia le condizioni di fruibilità del servizio universale che le dinamiche concorrenziali nei mercati contigui dei servizi non regolati.

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1 Cfr. AS135, Proroghe delle concessioni autostradali, in Bollettino n. 19/98.
2 Cfr. AS135, Proroghe delle concessioni autostradali, in Bollettino n. 19/98, e AS152, Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministrative, in Bollettino n. 42/98.
3 Cfr. Comunicazione Interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, in GU C 121 del 29.4.2000.
4 Cfr. in particolare il Regolamento (CEE) n. 1191/69, del Consiglio relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in GUCE L156 del 28 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, in GUCE L169 del 29 giugno 1991. Il Regolamento (CEE) n. 1191/69 definisce gli OSP come quegli obblighi che l’impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale e li articola in obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio), obblighi di trasporto (non discriminazione verso gli utenti) e obblighi tariffari
(applicazione all’utenza di prezzi e condizioni stabiliti e omologati dalle pubbliche autorità). Ciò anche in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa di trasporto, potendo il regolatore prevedere la concessione di una compensazione a parziale copertura dei costi non recuperati attraverso le tariffe.Manu Mich. – clickmobility.it

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