La richiesta di parere ai sensi dell’art. 23-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 1

Roma. Gestione del servizio di car sharing: L'Antitrust non si spiega il mancato ricorso alla gara per L'affidamento  

Roma. Gestione del servizio di car sharing: L'Antitrust non si spiega il mancato ricorso alla gara per L'affidamento  

Antitrust: Il Comune non ha fornito “elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato per l'affidamento del servizio di car sharing, rispetto alla scelta di affidamento in house all'Atac”

Sulla gestione del servizio di car sharing è ancora L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire.
L'Antitrust sottolinea che il Comune di Roma non ha fornito "elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la necessità di concedere sussidi a contribuzione dei costi per l’erogazione del servizio e l’esito negativo di procedure ad evidenza pubblica bandite da Amministrazioni Pubbliche con caratteristiche economiche, sociali e dimensionali diverse rispetto a quelle del Comune di Roma non rappresentano, di per sé, elementi dirimenti contrari all’individuazione del fornitore del servizio di car sharing attraverso procedure competitive".

L'Antitrust, ritiene che L'amministrazione comunale "non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per L'affidamento della gestione di tale servizio. L'amministrazione comunale – prosegue L'Autorita' – si e' limitata a fornire soli elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi delL'affidamento in house alla societa' ATAC S.p.A. in termini di efficienza ed economicita', senza confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere piu' efficientemente alle esigenze delL'amministrazione".

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Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio di car sharing.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 6 agosto 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.
La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.
Nel caso in esame, con riferimento alla gestione del servizio di car sharing, si ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione di tale servizio.
L’Amministrazione Comunale si è limitata a fornire soli elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi dell’affidamento in house alla società ATAC S.p.A. in termini di efficienza ed economicità, senza confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere più efficientemente alle esigenze dell’Amministrazione.
Al contrario, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in house, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul mercato di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento.
La circostanza, documentata da Codesta amministrazione, che la maggior parte delle procedure ad evidenza pubblica esperite da altri Enti Locali per l’individuazione del gestore del servizio di car sharing non si siano concluse con esito favorevole, non appare costituire un elemento oggettivo comprovante l’inesistenza di operatori privati disponibili a offrire tale servizio nel Comune di Roma alle condizioni di contribuzione ai costi dello stesso che sono attualmente garantite ad ATAC S.p.A..
Al riguardo, peraltro, la sola evidenza di perdite nell’erogazione del servizio, e la conseguente necessità di concessione di sussidi, non risulta idonea a dimostrare la mancanza di utilità ed efficacia del ricorso al mercato e la conseguente necessità dell’affidamento in-house.
D’altro canto, l’Amministrazione Comunale, anche affidando mediante gara la gestione del servizio di car sharing, può comunque mantenere forme di indirizzo delle modalità di
espletamento del servizio grazie al contratto di servizio con la società di gestione, nonché ad impegni del gestore sul business plan richiesti nel bando di gara. Laddove tali obblighi risultino tali da compromettere la redditività aziendale, la gara può prevedere l’erogazione da parte di Codesta amministrazione di una sovvenzione a favore del soggetto privato che risulterà affidatario.
In tal caso, proprio la procedura ad evidenza pubblica conduce a minimizzare i costi derivanti dalla gestione del car sharing, realizzando una riduzione del costo complessivamente sopportato dalla collettività.
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilitàdel mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la necessità di concedere sussidi a contribuzione dei costi per l’erogazione del servizio e l’esito negativo di procedure ad evidenza pubblica bandite da Amministrazioni Pubbliche con caratteristiche economiche, sociali e dimensionali diverse rispetto a quelle del Comune di Roma non rappresentano, di per sé, elementi dirimenti contrari all’individuazione del fornitore del servizio di car sharing attraverso procedure competitive….Manu Mich. – clickmobility.it

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