Reso pubblico nell'ultimo bollettino di maggio

Roma. DL'Antitrust parere negativo sulL'affidamento del servizio di tpl nella Provincia Autonoma di Trento

Roma. DL'Antitrust parere negativo sulL'affidamento del servizio di tpl nella Provincia Autonoma di Trento

“L’Autorità – si legge nel parere -, pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa essere assunto, neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale, quale fondamento e giustificazione per scelte normative ed amministrative che possono essere in contrasto con i principi di tutela della concorrenza”

Parere negativo delL'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulL'affidamento del servizio di tpl nella Provincia Autonoma di Trento.

Reso pubblico nelL'ultimo bollettino di maggio delL'AGCM il parere relativo all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento.

"L’Autorità – si legge nel parere -, pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa essere assunto, neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale, quale fondamento e giustificazione per scelte normative ed amministrative che possono essere in contrasto con i principi di tutela della concorrenza.
Con riferimento alla modalità di affidamento prescelta, si rileva che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento".

Per entrare nel merito vi proponiamo il parere delL'AGCM…

AS518 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Provincia Autonoma di Trento
Presidente Lorenzo Dellai
Oggetto: parere relativo all’affidamento, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 marzo 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall’ente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.
In primo luogo, si ritiene che l’affidamento in house a favore della Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. rientri pienamente nella deroga di cui all’articolo 23 bis d.l. 112/2008. L’articolo 23 bis, infatti, nel disciplinare organicamente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, si inquadra nell’ambito delle norme a “tutela della concorrenza”.
In questo senso, l’Autorità, pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa essere assunto, neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale, quale fondamento e giustificazione per scelte normative ed amministrative che possono essere in contrasto con i principi di tutela della concorrenza.
Con riferimento alla modalità di affidamento prescelta, si rileva che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l’amministrazione comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l’affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
L’Amministrazione Provinciale non ha, infatti, provveduto alla compilazione dell’apposito formulario, e si è limitata a fornire alcuni elementi di carattere qualitativo a supporto dei vantaggi dell’affidamento in house alla Trentino Trasporti in termini di efficienza ed economicità, anche con riferimento al ruolo che, nelle gare, viene ad assumere la clausola di protezione sociale. Tali efficienze, tuttavia, sarebbero dovute emergere da un’attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l’eventuale presenza di operatori
in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell’Amministrazione.
Al contrario, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità in house, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul mercato di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento.
All’Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l’effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione e la connotazione morfologica del territorio in esame non rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla ricerca del fornitore dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure competitive.
Con riferimento, in particolare, al tema della clausola di protezione sociale prevista nelle procedure ad evidenza pubblica, e al ruolo che essa avrebbe, secondo l’amministrazione provinciale, nel ridurre gli spazi utili per il recupero di efficienza attraverso procedure ad evidenza pubblica, si fa presente che una interpretazione eccessivamente ampia della clausola di protezione sociale finirebbe con il vanificare qualsiasi istanza di liberalizzazione nei settori, come quello del TPL, caratterizzati da una componente maggioritaria del costo del lavoro sul totale dei costi di produzione. Al contrario, il meccanismo di offerta competitiva può agire come incentivo, per i concorrenti, ad intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore lavoro in termini di aumento di produttività, anche senza incidere sui livelli occupazionali e retributivi, attraverso un miglioramento dell’offerta in termini, ad esempio, di frequenze o linee aggiuntive. Questo recupero di efficienza è uno degli elementi che deve poter emergere nella valutazione delle offerte per la scelta del gestore, al fine di quantificare la riduzione di quella parte di rendita che, in molti casi, una gestione monopolistica pre-liberalizzazione, non soggetta ad alcun meccanismo di regolazione incentivante, aveva trasferito al fattore lavoro.
Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

Il segretario generale Luigi FiorentinoManu Mich. – clickmobility.it

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