Gli Stati erano tenuti ad attuare le direttive entro il 15 marzo 2003. La mancata attuazione delle misure finalizzate alla liberalizzazione del mercato ferroviario priva gli operatori della possibilità di offrire servizi in altri Stati membri e i clienti di una maggiore scelta tra servizi concorrenziali
La Commissione europea ha deciso i giorni scorsi di rinviare 13 Stati membri alla Corte di giustizia delL'UE per non aver proceduto alla corretta attuazione di varie parti della legislazione di base UE sulL'apertura del mercato ferroviario delL'Unione europea alla concorrenza, noto come "Primo pacchetto ferroviario" (Direttiva 91/440/CEE, modificata, e direttiva 2001/14/CE).
Ai fini della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle ferrovie in Austria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria restano da risolvere alcuni importanti aspetti. Gi Stati membri erano tenuti ad attuare le direttive menzionate entro il 15 marzo 2003. La mancata attuazione di queste misure finalizzate alla liberalizzazione del mercato ferroviario priva gli operatori ferroviari della possibilità di offrire servizi in altri Stati membri e priva altresì i clienti delle ferrovie di una maggiore scelta tra servizi ferroviari concorrenziali.
Il principale obiettivo delle direttive Ue che costituiscono il primo pacchetto ferroviario consiste nel creare una base normativa che permetta di aprire il mercato e di attuare un regime di concorrenza nei servizi ferroviari. Le disposizioni del primo pacchetto ferroviario sono dirette in particolare a garantire L'indipendenza del gestore delL'infrastruttura nei confronti delle imprese ferroviarie, diritti di accesso non discriminatori e L'istituzione di un'autorità di regolamentazione in grado di risolvere gli ostacoli alla concorrenza per quanto riguarda L'accesso alle infrastrutture ferroviarie.
Dopo aver svolto indagini approfondite in merito L'attuazione cui hanno proceduto tutti gli Stati membri, nel giugno 2008 sono stati avviati procedimenti di infrazione con la costituzione in mora di 24 Stati membri. In seguito alle modifiche introdotte nella propria legislazione da parte di diversi Stati membri allo scopo di conformarsi alla normativa delL'UE su una serie di aspetti, nelL'ottobre 2009 la Commissione ha inviato pareri motivati a 21 Stati membri in merito alle infrazioni non ancora corrette. Dopo aver analizzato le risposte date dagli Stati membri ai pareri motivati, la Commissione ha deciso di rinviare alla Corte di giustizia 13 Stati membri che non hanno ancora proceduto a una corretta attuazione delle norme UE. Per quanto riguarda gli altri Stati membri ai quali la Commissione aveva inviato dei pareri motivati, sono ancora in corso degli accertamenti diretti a stabilire se si renda necessario un rinvio alla Corte.
Gli Stati membri oggetto di rinvio alla Corte, a parere della Commissione, violano sotto vari aspetti la pertinente legislazione delL'UE, in quanto, il più sovente, non garantiscono in misura sufficiente L'indipendenza del gestore delL'infrastruttura ferroviaria, a causa di un'attuazione inadeguata delle norme relative ai diritti di accesso ferroviario e/o non essendo stato istituito un organismo di regolamentazione indipendente.
L'attuazione non corretta delle direttive del primo pacchetto ferroviario comporta L'insorgere di ostacoli L'accesso al mercato e una mancanza di trasparenza delle condizioni di accesso. Ciò impedisce di costituire in Europa un Mercato unico dei servizi ferroviari pienamente funzionante. Condizioni di concorrenza non eque nelL'accesso L'infrastruttura possono derivare da una situazione nella quale il gestore delL'infrastruttura, responsabile della fissazione dei diritti di accesso e delL'assegnazione della capacità di rete, non sia sufficientemente indipendente rispetto agli stessi organismi che gestiscono i servizi ferroviari. Le norme UE sui diritti di accesso hanno lo scopo di promuovere un utilizzo ottimale delle infrastrutture ferroviarie. Una attuazione non corretta può portare alla fissazione di diritti di accesso troppo elevati e quindi a escludere potenziali operatori che sarebbero stati in grado di sostenere degli oneri stabiliti in base ai costi diretti derivanti dalla gestione di un servizio particolare (L'onere minimo previsto dalla normativa UE). Ciò può anche portare ad una discriminazione ingiustificata tra imprese ferroviarie che operano in segmenti di mercato diversi.
La presenza di autorità di regolamentazione nel settore ferroviario forti e indipendenti in grado di prendere decisioni effettive su questioni attinenti L'accesso al mercato e alla fissazione di diritti è di fondamentale importanza inoltre per garantire condizioni di mercato eque e non discriminatorie. Manu Mich. – clickmobility.it