I finanziamenti riferiti all'anno 2008 (L.R. 30/98) e al rinnvo di quelli previsti per il 2009 ai sensi della DGR 441/08

Latina. Il Tar Lazio sospende delibera della Regione che revoca i finanziamenti concessi al Comune per il tpl

Latina. Il Tar Lazio sospende delibera della Regione che revoca i finanziamenti concessi al Comune per il tpl

Il ricorso proposto dall'ATRAL,  patrocinata da Massimo Malena e dallo studio Stajano, ha evidenziato come la delibera impugnata dovesse ritenersi illegittima per molteplici ragioni. l'ordinanza del Tar si pronuncia anche sulla fondatezza del ricorso rilevando che nella delibera regionale non sembrano trovarsi riscontri alle norme che disciplinano il tpl

La Sezione I-TER del Tar Lazio Roma, alla Camera di Consiglio con ordinanza n. 478/2010, ha sospeso gli effetti della delibera n. 753 della Giunta Regionale del Lazio del 2.10.2009, laddove revocava i finanziamenti concessi al Comune di Latina per il TPL in riferimento L'anno 2008 (finanziamenti L.R. 30/98) e sospendeva il rinnovo dei finanziamenti previsti per il 2009 ai sensi della DGR 441/08.

Il ricorso proposto dL'ATRAL, patrocinata da Massimo Malena e dallo studio Stajano, ha evidenziato come la delibera impugnata dovesse ritenersi illegittima per molteplici ragioni. Punto fondamentale della difesa è stato quello nel quale veniva contestata la determinazione di riconoscere i finanziamenti regionali ai soli Comuni nei quali il servizio di TPL era esercitato per effetto di atti di proroga, mentre gli stessi finanziamenti venivano negati (rectius revocati dopo un precedente riconoscimento) per i soli Comuni che – in attuazione di precisi obblighi derivanti da norme statali e comunitarie – avevano affidato il servizio di TPL con gare pubbliche. Tanto avveniva, infatti, per il Comune di Latina che aveva aggiudicato il servizio di TPL L'ATRAL a seguito di gara del 2005 nonchè per altri quattro Comuni laziali.

L'ordinanza del Tar Lazio rivela, peraltro, un approfondimento non frequente nella fase cautelare del giudizio amministrativo laddove non si limita a sospende gli effetti della delibera impugnata per la gravità delle conseguenze che il provvedimento regionale avrebbe avuto sulla gestione della società ricorrente, ma si pronuncia anche sulla fondatezza del ricorso avendo rilevato che la predetta distinzione operata dalla Regione nella delibera impugnata "non sembra trovare riscontro nella normativa che disciplina la materia del trasporto pubblico". Peraltro la statuizione emenda la condotta regionale che finisce per vanificare gli effetti della precedente fase di trattative e provvedimenti con i quali aveva dato esecuzione L'Accordo quadro recepito con DGR 23.06.2008 n. 441, violando tutte le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90. Manu Mich. – clickmobility.it

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