La proposta di legge, che contiene nove articoli, prevede l'istituzione di un “Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica”
Due proposte per un testo unico che punta ad incentivare lo studio e la realizzazione delle auto a idrogeno o alimentate da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.
Discusso ed adottato dalla Commissione Trasporti alla Camera il testo base nasce dalle proposte di Costantino Boffa (Pd) e Gioacchino Alfano (Pdl) con previsione di finanziamenti al settore.
Entrando nel merito la proposta di legge prevede L'istituzione di un "Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e L'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica".
Tra gli interventi che si intendono finanziare, oltre ai sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di questo tipo di carburanti e ai "prototipi di veicoli", anche "L'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale, in modo da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, L'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 10mila abitanti" e la "realizzazione di posteggi riservati" con "stazioni di controllo e di ricarica". I destinatari saranno Regioni, Province e Comuni, Universita' ed enti pubblici e privati di ricerca, nonché quelli impegnati nella sperimentazione e nella produzione di questo tipo di veicoli.
Il testo unificato contiene nove articoli.
Se L'articolo 1 individua le finalità e L'ambito di intervento, il 2 prevede L'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 finalizzato al finanziamento degli interventi relativi allo sviluppo dei sistemi di mobilità altamente sostenibili con impiego di idrogeno e degli altri combustibili ultrapuliti sopra indicati.
L'articolo 3 individua la tipologia degli interventi che possono essere finanziati. Si tratta in particolare di attività finalizzate alla progettazione e sperimentazione di sistemi per la produzione e distribuzione di idrogeno ricavato da fonti rinnovabili e di carburanti ultrapuliti; allo sviluppo di prototipi di veicoli alimentati da tali combustibili; al monitoraggio intelligente delL'efficienza e della sicurezza dei veicoli in questione; ad assicurare la diffusione sul territorio di distributori di idrogeno, per i quali si fissa L'obiettivo di pervenire entro tre anni L'installazione di almeno un distributore ogni 10 mila abitanti; a favorire la realizzazione di posteggi per i veicoli in questione, muniti di stazioni di controllo e di ricarica.
L'articolo 4 precisa i soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti a valere sul Fondo.
Tali soggetti includono le regioni, le province, i comuni, le università, enti di ricerca pubblici e privati ed enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti.
L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro delL'ambiente e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni siano definite le linee guida necessarie per dare attuazione alla legge, in particolare individuando in modo puntuale gli interventi finanziabili e definendo le procedure per la richiesta e L'assegnazione dei finanziamenti. Come è stato precisato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, il decreto dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Quanto L'articolo 6 è prevista L'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per la gestione del Fondo, che esamina le richieste di finanziamento e definisce la graduatoria di priorità degli interventi da finanziare. Il Comitato è costituito da rappresentanti dei due Ministeri interessati, nonché delle regioni e degli enti locali. Il suo funzionamento non deve comportare alcun onere a carico della finanza pubblica.
L'articolo 7 introduce alcune disposizioni volte a definire i tempi e le modalità delle procedure di assegnazione dei finanziamenti e a prevedere L'obbligo per i soggetti che ne beneficiano di una precisa rendicontazione. Nel caso di spese non rendicontate o prive di adeguata documentazione giustificativa, il Ministero procederà al recupero del finanziamento concesso e il soggetto interessato non potrà beneficiare di ulteriori contributi a valere sul Fondo.
L'articolo 8 reca una disposizione definita nelL'ambito dei lavori del Comitato ristretto, con la quale si prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di sospendere le procedure di appalto in corso al fine di rendere possibile la definizione e L'approvazione di varianti di progetto finalizzate L'impiego dei veicoli alimentati ad idrogeno e a combustibili ultrapuliti.
L'articolo 9 infine reca la necessaria norma di copertura finanziaria.Manu Mich. – clickmobility.it