Gli Stati membri erano tenuti ad attuare le direttive entro il 30 giugno 2009 e ad informare successivamente la Commissione

Bruxelles. Trasporti: Ue contro Italia, Polonia e Germania su sicurezza vie navigabili

Bruxelles. Trasporti: Ue contro Italia, Polonia e Germania su sicurezza vie navigabili

Il mancato recepimento delle direttive UE comporta, da un lato, il rischio che importanti disposizioni non siano pienamente conformi alle norme di sicurezza dell'UE e, dall'altro, che venga ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti per vie navigabili

La Commissione europea ha inviato i giorni scorsi un parere motivato L'Italia, alla Polonia e alla Germania per la mancata notifica delle misure di attuazione della normativa UE volta a garantire L'armonizzazione tecnica e la sicurezza sulle vie navigabili interne delL'UE. Le direttive 2008/126/CE e 2009/46/CE definiscono i requisiti tecnici che le navi della navigazione interna devono soddisfare per ottenere un certificato comunitario valido su tutte le vie navigabili delL'UE, compreso il Reno. Italia, Polonia e Germania dispongono di due mesi per ottemperare alla richiesta della Commissione.

Le direttive 2008/126/CE1 e 2009/46/CE2 definiscono requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria per ottenere un certificato comunitario che autorizzi le navi degli Stati membri delL'UE ad operare su tutte le vie navigabili L'interno delL'Unione, compreso il Reno. Si tratta di disposizioni necessarie a garantire lo stesso livello di sicurezza in tutta L'UE e il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti per vie navigabili.

Gli Stati membri erano tenuti ad attuare le direttive entro il 30 giugno 2009 e ad informare successivamente la Commissione in merito alle disposizioni legislative e amministrative adottate a livello nazionale per conformarsi alle norme europee.

L'Italia non ha ancora notificato alla Commissione europea le misure di recepimento adottate a livello nazionale. Polonia e Germania hanno notificato soltanto misure di recepimento parziali.

Il mancato recepimento delle direttive UE comporta, da un lato, il rischio che importanti disposizioni non siano pienamente conformi alle norme di sicurezza delL'UE e, dL'altro, che venga ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti per vie navigabili.

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Direttiva 2008/126/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 32 del 31.1.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/46/CE della Commissione, del 24 aprile 2009, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 109 del 30.4.2009, pag. 14).Manu Mich. – clickmobility.it

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