Illegittimi gli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010

Roma. Tpl: la Corte Costituzionale deduce illegittimità della proroga dei contratti in Calabria

Roma. Tpl: la Corte Costituzionale deduce illegittimità della proroga dei contratti in Calabria

La Corte stabilisce che la legge regionale non tiene nella dovuta considerazione l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che “prevede le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (tpl compreso) e un regime transitorio per l’affidamento, difforme da quello previsto della normativa regionale in questione”

Proroga illegittima per i servizi di trasporto pubblico locale calabrese.
La Corte Costituzionale deduce l’illegittimità costituzionale degli articoli 32, 38, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 46 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002), promosso dal presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2010.

Le decisioni della Corte sono contenute nella sentenza 123/2011 resa pubblica la scorsa settimana.

Per entrare nel merito è dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, che dispone la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70), articolo 8, comma 2, ovvero il 3 dicembre 2019.

"Sarebbe, in questo modo, – precisa la sentenza – disatteso l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali (compresi i servizi di trasporto pubblico locale) e, in ogni caso, un regime transitorio per l’affidamento, difforme da quello previsto della normativa regionale in questione".

"Sussisterebbe, inoltre, – si legge ancora nella sentenza – un contrasto con l’art. 18 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, nell’individuare il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, pone tuttavia «l’obbligo», per tale periodo transitorio, «di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali», procedure da utilizzare in via esclusiva alla scadenza del periodo transitorio".Manu Mich. – clickmobility.it

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