l'Antitrust contesta a Rete Ferroviaria Italiana la violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver operato sin da subito mediante società separata nello svolgimento dei servizi di trasporto marittimo di persone, automezzi e merci sullo Stretto di Messina”
L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su Rfi (Rete ferroviaria italiana) per inottemperanza degli obblighi di separazione societaria della Bluferries, società destinata ad essere attiva nei servizi di trasporto marittimo di persone, automezzi e merci sullo Stretto di Messina.
A darne notizia Autorità nel bollettino settimanale dove si specifica che la contestazione é stata avviata "per non aver operato sin da subito mediante società separata". –
La decisione di avviare L'indagine nei confronti di Rfi riguarda la costituzione della società Blufferies, il 4 novembre 2010, destinata ad essere attiva nei servizi di trasporto marittimo di persone, automezzi e merci sullo Stretto di Messina.
La società sarebbe dovuta subentrare a Rfi nel Consorzio Metromare dello Stretto, raggruppamento temporaneo di imprese costituito unitamente alla società Ustica Lines, al fine di partecipare alla gara, indetta dal Ministero dei Trasporti per L'affidamento di un servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina e Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, e di un collegamento marittimo rapido tra L'aeroporto di Reggio Calabria ed il porto di Messina.
Ma "dagli atti del procedimento risulta che la gara del Ministero dei Trasporti é stata indetta il 4 febbraio 2008 e – spiega L'Authority nel bollettino – successivamente aggiudicata il 13 gennaio 2010, mentre il Consorzio é diventato operativo il 28 giugno 2010 e Bluferries e' stata costituita solo il 4 novembre 2010".
L'Antitrust ha quindi deciso di "contestare alla società Rete Ferroviaria Italiana la violazione delL'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver operato sin da subito mediante società separata nello svolgimento dei servizi di trasporto marittimo di persone, automezzi e merci sullo Stretto di Messina" e "per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione" stabiliti dalla legge. Di qui L'avvio del procedimento, per L'eventuale irrogazione della sanzione.
Entrando nel merito L'Antitrust delibera:
a) di contestare alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la violazione delL'articolo 8, commi 2- bis e 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver operato sin da subito mediante società separata nello svolgimento dei servizi di trasporto marittimo di persone, automezzi e merci sullo Stretto di
Messina;
b) di contestare alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la violazione delL'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
c) L'avvio del procedimento, per L'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui L'articolo 8, comma 2-sexies, n. 287/90, nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Caruso;
e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
f)che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 novembre 2011.
Relativamente alla vicenda della costituzione della società Bluferries srl, Rete Ferroviaria Italiana conferma di aver ricevuto dall’Antitrust il provvedimento di avvio istruttoria per inottemperanza agli obblighi di separazione societaria.
Al riguardo, RFI ritiene di poter rappresentare all’Autorità elementi e chiarimenti utili ad una positiva definizione del procedimento in questione.Manu Mich. – clickmobility.it