“Guido del Mese: “”Il referendum del 12 e 13 giugno ha, tra le altre cose, disposto l’abrogazione integrale dell’art. 23-bis recante norme in materia di servizi pubblici locali. L’abrogazione del suddetto articolo comporterà, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale effetti anche per il settore del tpl”” “
A seguito dell’abrogazione integrale del art. 23-bis, disposta dal risultato del primo dei quattro quesiti del referendum tenutosi pochi giorni addietro, Asstra ha deciso di organizzare il seminario tecnico di approfondimento: “The day after”.
L’evento, teso ad approfondire le conseguenze di tale abrogazione sul trasporto pubblico regionale e locale, si terrà a Roma – presso la sede ASSTRA – il venerdì 24 dalle ore 10.00 alla ore 13.30.
"Come è noto, il referendum del 12 e 13 giugno u.s. ha, tra le altre cose, disposto l’abrogazione integrale dell’art. 23-bis recante norme in materia di servizi pubblici locali – spiega Guido del Mese, direttore generale Asstra -.
L’abrogazione del suddetto articolo comporterà, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dei risultati referendari, effetti anche per il settore del trasporto pubblico locale.
Detta abrogazione non esplica efficacia retroattiva per cui restano salvi gli effetti nel frattempo prodotti dalla norma abrogata.
L’abrogazione dell’art. 23-bis si ritiene travolga anche le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 168/2010 e, per effetto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 24/2011 (ammissibilità quesito referendario su art. 23-bis), non determina la riviviscenza delle norme abrogate dall’art. 23-bis e dal citato D.P.R. 168/2010".
In attesa del confronto Asstra evidenzia i temi più rilevanti:
– Disciplina applicabile: Il settore del trasporto pubblico locale è, come noto, disciplinato da diverse disposizioni di legge di rango comunitario, nazionale e regionale. Il venir meno dell’art. 23-bis non travolge il D.lgs. 422/97 (salvo che per l’avvenuta abrogazione dell’avverbio “esclusivamente” riferito alla modalità di affidamento con gara) e norme regionali attuative, il regolamento comunitario 1370/2007/CE e l’art. 61 della legge 99/09 e art. 4-bis della legge 102/09 che a detto regolamento comunitario fanno riferimento.
– Modalità di affidamento: Per effetto della permanenza in vita delle suddette disposizioni si ritiene che i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possano essere affidati secondo le seguenti modalità:
o Affidamento con gara. Rimane principio ineliminabile dell’ordinamento che i servizi debbano ordinariamente essere affidati con procedure ad evidenza pubblica. Si rammenta che, non distinguendo la normativa in materia tra affidamenti aventi le caratteristiche della “concessione” e quelli aventi caratteristiche dell’”appalto”, ai sensi del D.lgs. 422/97 e relativa normativa regionale, le gare devono essere effettuate secondo la disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti.
o Partenariato pubblico privato: considerata l’ammissibilità di tale modalità di affidamento secondo quanto affermato dalla Commissione europea e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, si ritiene che tali forme di partenariato possano essere considerate legittime qualora integrino gli elementi tipici di una gara per l’affidamento di servizi di trasporto. Viene meno l’obbligo, previsto dall’art. 23-bis, di detenzione obbligatoria di almeno il 40% delle azioni in mano al socio privato. Ciò significa che le percentuali di presenza di capitale privato possono essere differenti.
o In house: è possibile ricorrere ad affidamenti in house conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento comunitario 1370/2007. E ciò è possibile per effetto della previsione contenuta nell’art. 61 della legge 99/09 che ne ammette la legittimità anche in deroga alla disciplina di settore. Ferme restando le condizioni di eccezionalità e pubblicità richieste dalla disciplina comunitaria, vengono meno le ulteriori condizioni previste dall’art. 23-bis nonché l’obbligatorietà della richiesta di parere preventivo all’Antitrust. Si ritiene che debba, in questi casi, trovare applicazione l’art. 4-bis della citata legge 102/09 che impone la contestuale cessione a terzi, con procedura di gara, di almeno il 10% dei servizi oggetto di affidamento in house.
o Affidamento diretto ferroviario: per effetto di quanto previsto dall’art. 61 citato resta ferma la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti di servizi ferroviari come disposta dal regolamento europeo 1370.
o Affidamento diretto sottosoglia ed in caso di emergenza: analoghe considerazioni possono effettuarsi con riferimento agli affidamenti cosiddetti sottosoglia (meno di 1 milione di euro/anno ovvero 300.000 km) ed a quelli in caso di emergenza previsti dal regolamento europeo.
– Transitorio: Viene meno la scadenza del 30.09.2011 disposta, con riferimento all’art. 23-bis, dal decreto mille proroghe. Salvo quanto previsto eventualmente dalle disposizioni regionali in materia, l’unico termine di riferimento rimane, ad oggi, quello del 3 dicembre 2019 previsto dal regolamento europeo.
Per maggiori informazioni e per le eventuali iscrizioni è possibile contattare il Servizio legale ASSTRA: tel. 06 68603591, e mail. rizza@asstra.it. Manu Mich. – clickmobility.it