"L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene di essere l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni gia' da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata – a garantire l'applicazione del suddetto Regolamento comunitario per tre diversi ordini di considerazioni"
L'Antitrust ritiene di essere l'organo naturalmente deputato al controllo del rispetto dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Lo si legge in una segnalazione inviata al Parlamento e al Governo in merito allo schema di decreto legislativo sul Regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approvato dall'Esecutivo il 16 giugno scorso, che individua l'organismo di controllo all'interno del ministero delle Infrastrutture e trasporti. "L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene – si legge nella segnalazione – di essere l'organo naturalmente deputato – per struttura e attribuzioni gia' da tempo possedute, nonché expertise sinora maturata – a garantire l'applicazione del suddetto Regolamento comunitario per tre diversi ordini di considerazioni". Tre sono i motivi che hanno indotto l'Antitrust a formulare queste valutazioni il fatto che: le fattispecie previste dal regolamento rientrano nel concetto di pratiche commerciali scorrette; l'Autorità e' un`istituzione indipendente dall'esecutivo e dunque pienamente "terza" come prevede il regolamento. Sulla competenza attribuita al ministero dei Trasporti pesano invece, secondo l'Autorità, i legami proprietari tra la società di gestione del trasporto ferroviario e l'amministrazione pubblica; l`impianto procedimentale e sanzionatorio già utilizzato dall`Antitrust per contrastare le pratiche commerciali scorrette garantisce la piena attuazione del regolamento. Secondo l'Antitrust, se la competenza dovesse rimanere al ministero, sarebbe difficile escludere, nell`ambito della tutela del consumatore nel settore del trasporto ferroviario, il rischio di sovrapposizioni con gli interventi e le decisioni riservate alla competenza dell`Autorità che continuerebbe ad applicare la disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette. Lo schema di decreto recepisce un regolamento comunitario che tutela e disciplina i diritti del passeggero in quanto parte debole del contratto di trasporto, individuando i diritti fondamentali dei consumatori e le specifiche responsabilità a carico delle imprese dei servizi di trasporto su rotaia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie. Sono tra l`altro disciplinate le garanzie di assistenza e accesso non discriminatorio ai treni a favore dei disabili e delle persone a mobilità ridotta; il rafforzamento dei diritti dei passeggeri a ottenere un adeguato ristoro, sia in caso di cancellazione del viaggio sia in ipotesi di ritardo; il riconoscimento all`utenza del diritto ad un`esauriente informativa prima e durante il tragitto, su tutte le caratteristiche e le evenienze relative al viaggio (ad es., in relazione ai ritardi); l`impegno introdotto, a carico degli Stati membri, a garantire i cittadini – che si ritengano lesi nei propri diritti di passeggeri – la facolta' di presentare denuncia ad un organo indipendente. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa.