La segnalazione inviata dal presidente Catricalà a presidente e assessore ai Trasporti della Regione Sicilia

Palermo. Modalità affidamento tpl: Antitrust richiama Regione

Palermo. Modalità affidamento tpl: Antitrust richiama Regione

L’Antitrust richiama la Regione su possibili profili distorsivi della concorrenza in materia di TP. L’Autorità ritiene, pertanto, necessario ribadire come, ai fini dell’individuazione del gestore dei servizi pubblici locali, sia sempre opportuno il ricorso alla gara

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alla modalità prescelta dalla Regione Sicilia per l’affidamento della gestione di una serie di servizi di trasporto pubblico locale ed ai possibili profili distorsivi della concorrenza a questa connessi.   Tutti i dettagli si leggono nell'ultimo bollettino pubblicato dall'Antitrust.    In primo luogo, va sottolineato che l’Autorità, in linea con quanto già affermato in precedenza, pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, ritiene evidente come questo non possa costituire – neppure con riferimento a Regioni e Province a statuto speciale – giustificazione per scelte normative ed amministrative in possibile contrasto con i principi di tutela della concorrenza. Alla luce dell’oramai consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, la tutela della concorrenza rientra nelle competenze c.d. trasversali dello Stato, nell’ambito delle scelte di politica economica ad esso riservate in virtù dell’art. 117, comma 2, lettera e).   In questo senso, determinazioni regionali aventi ad oggetto affidamenti diretti della gestione diservizi pubblici locali rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della normativa di settore, la quale, nel disciplinare organicamente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale -, si inquadra nell’ambito delle norme a “tutela della concorrenza”.   L’Autorità ritiene, pertanto, necessario ribadire come, ai fini dell’individuazione del gestore dei servizi pubblici locali, sia sempre opportuno il ricorso alla gara, ciò pur riconoscendo l’esistenza di particolari situazioni locali – che dovrebbero, tuttavia, essere valutate attentamente da parte dell’ente affidante – che potrebbero giustificare il ricorso all’affidamento diretto.   "Il principio dell’obbligo di gara per l’affidamento in esclusiva dei servizi pubblici locali, infatti, oltre a rispondere ai principi concorrenziali, appare fondamentale per garantire la scelta dell’operatore migliore in termini di qualità, efficienza e condizione economiche dei servizi offerti – si legge nella segnalazione -". A tale riguardo, l’Autorità sottolinea l’opportunità di accompagnare il processo di riforma del settore dei servizi pubblici locali con misure di garanzia dell’efficienza e della qualità della gestione del servizio, e ciò indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore.   "A questo proposito, la previsione contenuta nell’art. 27 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che ha disposto, in relazione ad un numero non irrilevante di servizi di trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale, la trasformazione delle concessioni in atto al momento dell’emanazione della Legge in contratti di affidamento provvisorio della durata di tre anni (nel 2009 prorogati per ulteriori cinque anni) a favore delle stesse aziende già concessionarie dei servizi, appare in contrasto con i principi di tutela della concorrenza elaborati in ambito comunitario e accolti nel nostro ordinamento. La modalità di affidamento prescelta, infatti, annulla ingiustificatamente gli spazi per il confronto concorrenziale tra gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale".    "La questione appare tanto più problematica alla luce della previsione contenuta al comma 32 dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo cui per gli affidamenti di importo inferiore ai 900.000 euro annui, vale la scadenza originaria dell’affidamento. Nel caso di specie, in ragione delle proroghe di ulteriori 5 anni concesse nel 2009 dalla Regione Sicilia alle società affidatarie dei servizi di TPL in questione, tale disposizione rischia di tradursi in una cristallizzazione degli assetti di mercato esistenti almeno fino al 2014".   "Un ulteriore impedimento a qualsiasi modifica concorrenziale dell’assetto di mercato appare essere costituito, inoltre, dalla previsione per cui, nelle more dell’attuazione della riforma organica del settore che porterà all’approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, vige il divieto di affidamento di nuovi servizi di TPL, con la sola possibilità di adeguare il numero delle corse in funzione di mutate esigenze della mobilità (di cui all’art. 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19)".   "Tenuto conto di quanto sin qui evidenziato – conclude il presidente Antonio Catricalà – l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano costituire la base per un riesame della materia da parte del Regione Sicilia che tenga conto dei principi concorrenziali sopraenunciati al fine di stimolare in questi mercati un maggiore confronto concorrenziale volto, da una parte, a stimolare una crescita del settore e, dall’altra, a migliorare le condizioni di offerta dei servizi a vantaggio degli utenti finali".

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