Su decisioni Tar la Regione prende atto e analizza la sentenza

Genova. Ricorso al Tar di Rt e Acts, Vesco: “Prematuro prevedere ricadute”

Genova. Ricorso al Tar di Rt e Acts, Vesco: “Prematuro prevedere ricadute”

La Sezione seconda del Tar Liguria "definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti … li accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte l’atto impugnato e i decreti attuativi dirigenziali impugnati con i motivi aggiunti"

L’assessore regionale ai Trasporti Enrico Vesco prende atto della decisione del TAR Liguria in merito al ricorso presentato da RT e ACTS, le due aziende di trasporto del Ponente, contro il programma dei servizi pubblici locali 2009-2011 e in particolare contro i criteri di riparto delle risorse tra i bacini di traffico.    “Gli uffici tecnici e legali della Regione stanno analizzando nel dettaglio la sentenza – ha sottolineato l’assessore Vesco – e valuteranno le eventuali azioni da intraprendere. Ad oggi è assolutamente prematuro dire quali siano le ricadute economiche sui bacini di traffico così come anticipare una presa di posizione da parte del mio assessorato che oggi non è ancora possibile. Naturalmente sarà la Giunta regionale a decidere nel merito”.   Le società ricorrenti hanno impugnato il programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Liguria n. 26 del 20 ottobre 2009 nella parte in cui ha determinato i criteri per ripartire le risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale ed introdotto un controllo di gestione sulle aziende del trasporto pubblico locale.   Con separati ricorsi contenenti motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa ai singoli decreti dirigenziali con i quali, in applicazione dei criteri, la Regione ha ripartito periodicamente le risorse fra le aziende che svolgono il servizio in Liguria.   Le censure articolate in separati motivi d’impugnazione muovono da un comune denominatore: i criteri di riparto, oltre ad essere intrinsecamente illogici, sarebbero congegnati a tutto vantaggio dell’azienda che esercita il servizio nel comune di Genova.   In particolare, i correttivi adottati dalla Regione sul presupposto della “diversa valenza del trasporto urbano rispetto al trasporto extraurbano” avrebbero effetti distorsivi dal momento che solo per il bacino di servizio svolto a Genova, e non per gli altri bacini che pur comprendono il centro urbano delle città di provincia, avrebbero avuto applicazione. Anche i residui criteri ponderali sarebbero affetti da illogicità ed iniquità.   La Regione Liguria e AMT s.p.a. controinteressata si sono costituiti in giudizio instando per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e dei motivi aggiunti.   La Sezione seconda del Tar Liguria "definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti … li accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione e, per l’effetto, annulla in parte l’atto impugnato e i decreti attuativi dirigenziali impugnati con i motivi aggiunti".

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