Sull'atto della giunta voto favorevole della maggioranza e astensione dell'opposizione

Perugia. Tpl: via libera del Consiglio regionale alla nuova legge

Perugia. Tpl: via libera del Consiglio regionale alla nuova legge

Il disegno di legge riordina sostanzialmente il tpl attraverso la creazione di un bacino unitario, un soggetto unico di gestione del sistema regionale dei trasporti, il biglietto unico regionale. Verrà dato inoltre maggiore peso alla mobilità alternativa, oltre alla ridefinizione dei criteri per l'individuazione dei servizi minimi

Con i voti favorevoli (19) dei consiglieri della maggioranza e l'astensione (9) di quelli dell'opposizione, l'assemblea di Palazzo Cesaroni ha  approvato ieri il disegno di legge della Giunta regionale che detta nuove norme in materia di trasporto pubblico locale, modificando ed integrando  la precedente legge 37/'98.

Al testo originario erano già state apportate modifiche, alcune sostanziali, nel suo iter in Seconda Commissione. Con questa legge viene riordinato  sostanzialmente il trasporto pubblico locale attraverso la creazione di un bacino unitario, un soggetto unico di gestione del sistema regionale dei trasporti, il biglietto unico regionale.

Verrà dato inoltre maggiore peso alla mobilità alternativa, oltre alla ridefinizione dei criteri per l'individuazione dei servizi minimi. In Aula è stato presentato un solo emendamento (approvato con voto favorevole della maggioranza, contraria l'opposizione), da parte del capogruppo del Prc-Fds, Damiano Stufara relativo alla definizione dei compiti dell'istituenda Consulta degli utenti della mobilità.

In sostanza, Stufara ha voluto delineare “il perimetro delle competenze” dell'organo per la quale viene così previsto un parere consultivo in ordine al Piano dei trasporti e di bacino, oltre alla possibilità di avanzare proposte relative al sistema dei trasporti evidenziando eventuali problematiche e proponendo soluzioni.

Il disegno di legge in esame apporta modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). Mira sostanzialmente e concretamente a rendere più integrate le procedute tra gli enti che sono chiamati a programmare ed amministrare i servizi pubblici di trasporto, che dovranno essere collegati ed opportunamente posti in coincidenza, avvantaggiando il sistema definito per il trasporto di massa.

La legge introduce, tra i sistemi di trasporto pubblico regionale, anche la mobilità alternativa che si compone di sistemi che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, quali quelli a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili.

Rilievo viene quindi riservato all'integrazione tra tutte le modalità di trasporto, prediligendo l'uso dei servizi ferroviari per gli spostamenti caratterizzati da medio-lunghe distanze. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non verranno consentiti. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria, monitorata per un significativo periodo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, il servizio con autobus può essere preferito rispetto al treno. La legge definisce gli ambiti di traffico rafforzando il principio dell'unitarietà della rete integrata dei servizi con la previsione di un ambito di traffico coincidente con il bacino unico regionale in sostituzione degli attuali tre bacini. Il Piano di bacino diventa lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, da predisporsi in collaborazione tra Regione, Province e Anci, in sinergia attraverso la sottoscrizione di uno o più accordi di programma.

La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel piano urbano della mobilità e in quello del traffico, se sono coerenti col piano di bacino. I comuni sopra i 12 mila abitanti devono predisporre il piano dei servizi minimi urbani, che possono rientrare nel finanziamento del fondo regionale trasporti.
La Regione definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai servizi minimi di cui sopra ed effettua la ripartizione. Alla Regione spetta l'affidamento dei servizi di trasporto anche di dimensione provinciale e di dimensione comunale, in accordo, per questi due ultimi, con province e comuni.

Analoga procedura è utilizzata per la sottoscrizione dei contratti di servizio. I Comuni sono stazioni appaltanti per le procedure concorsuali dei servizi aggiuntivi di propria competenza. I criteri per determinare i servizi minimi di trasporto pubblico locale, che sono gli unici che possono rientrare nella ripartizione delle risorse regionali, sono individuati dalla Giunta regionale, con un atto da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente. I servizi di trasporto pubblico regionale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica che tengano conto non solo del prezzo, ma anche della qualità del servizio offerto.

La Giunta regionale approva gli schemi dei contratti di servizio al fine di uniformare l'azione amministrativa, almeno fino a quando non entrerà in attività l'Autorità dei trasporti prevista nel decreto legge del Governo per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Sono rese più chiare le norme che regolano la disponibilità del materiale rotabile quando, a seguito di gara, c'è un nuovo aggiudicatario del servizio e questo faciliterà la concorrenza perché il materiale rotabile è un bene scarso ed essenziale. E' detto esplicitamente che l'istituzione del sistema tariffario integrato, cui la Regione è impegnata, la cosiddetta comunità tariffaria, si esprime attraverso la creazione di un unico titolo di viaggio valido in tutto il territorio regionale.

Sono regolati i compensi e le indennità degli amministratori delle società di trasporto pubblico locale il cui capitale sociale sia posseduto, in modo maggioritario, dalla Regione, dalle sue agenzie, dagli enti locali e da società a loro volta controllate dalla Regione e dagli enti locali, in modo che le indennità non superino,come compensi lordi per il presidente e gli amministratori, l'80 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e il 50 per cento, rispettivamente. A tale limite concorrono tutti i compensi percepiti dagli amministratori nelle società partecipate o controllate.

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