Ue, arriva il regolamento sui diritti fondamentali dei passeggeri sui bus

Ue, fissati i diritti fondamentali dei viaggiatori

Ue, fissati i diritti fondamentali dei viaggiatori

Gli obblighi per le società di trasporto e i gestori delle stazioni elencati nel regolamento della Commissione europea n. 181 del 2011. Maggiore protezione per chi viaggia in autobus nell'UE. Con questa norma ai viaggiatori degli autobus vengono riconosciuti diritti analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo

L'Unione Europea fissa gli obblighi per le società di trasporto e i gestori delle stazioni. È entrato in vigore il regolamento della Commissione europea (Regolamento (UE) n.181/2011), che stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri.   Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri. Ogni anno circa 70 milioni di passeggeri viaggiano in autobus nell’UE.   Il Vicepresidente della Commissione europea Siim Kallas, responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto le promesse e grazie a questo regolamento, i diritti dei passeggeri dell’UE si estendono anche a chi viaggia in autobus. L'UE è ora la prima regione del mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto.”   Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo. I nuovi diritti prevedono:  

  • la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;

 

  • il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (nello specifico, assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);

 

  • informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;

 

  • il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);

 

  • il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);

 

  • un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);

 

  • il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;

 

  • un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;

 

  • l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.

  Prima che la Commissione europea decidesse di presentare, cinque anni fa, una proposta sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus non esisteva né un accordo internazionale applicabile nella maggior parte degli Stati membri né una normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto.   L’adozione nel 2011 del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ha completato il quadro giuridico per gli utenti di tutti i modi di trasporto a livello dell’UE.   Oggi l'Unione è il primo spazio integrato al mondo nel quale sono garantiti i diritti dei passeggeri che sono tutelati quando viaggiano nell'UE con qualsiasi modo di trasporto: aereo, ferroviario, marittimo o in autobus.   Prossime tappe   Nell’autunno del 2013 la Commissione europea organizzerà la prima riunione con le autorità nazionali per coordinare l'effettiva attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.     Per ulteriori informazioni Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.   Consultare il sito Internet della Commissione I diritti dei passeggeri a portata di mano.   Scaricare l'applicazione per smartphone sui diritti dei passeggeri, disponibile su tutte le piattaforme (presto sarà aggiornata con i diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus o per vie navigabili).

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