Mobilità e fisco

Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici

Trasferte di lavoro, Car Sharing come taxi e mezzi pubblici

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha fatto un po' di chiarezza sul regime fiscale da adottare per le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing 

"Il rimborso non concorre alla formazione del reddito". Questa, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n.83 diffuso nelle scorse settimane dell'agenzia delle Entrate.   Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing  – si legge nel comunicato- non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. Dunque, per l'Agenzia, il Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità.   Esenzione valida anche in caso di “utilizzo incrociato” – Fuori dal reddito i rimborsierogati dal datore di lavoro ai dipendenti che utilizzano il servizio di Car Sharing pertrasferte all’interno dello stesso Comune. Ciò vale a prescindere dal fatto che la fattura emessa dal Car Sharing sia intestata direttamente al dipendente o alla società datore di lavoro. Il meccanismo di “Utilizzo incrociato”, infatti, consente ad un datore di lavoro, cliente della società di Car Sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate. Anche in questo caso, quindi, la spesa rimborsata al lavoratore per l’utilizzo del veicolo non concorre alla formazione del reddito.   Fattura analoga a quella predisposta per i taxi – La fattura emessa dalle società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto. Un insieme di informazioni idoneo ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. I rimborsi da Car Sharing, così come quelli previsti per i taxi, non concorrono quindi a formare il reddito del lavoratore (art.51, comma 5 del TUIR).

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