Pronuncia dell'Anac

Tpl, illegittimo il project financing per le concessioni di servizio

Tpl, illegittimo il project financing per le concessioni di servizio

L'Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito che è illegittimo l'utilizzo del project financing per una concessione di servizi di trasporto pubblico locale in cui non sia prevista l'esecuzione di lavori infrastrutturali

L'Anac nei giorni scorsi ha pubblicato sul sito istituzionale la deliberazione n. 566 del 31 maggio 2017 che ha dichiarato illegittimo l'utilizzo del project financing per una concessione di servizi di trasporto pubblico locale in cui non sia prevista l'esecuzione di lavori infrastrutturali. L'affidamento – stabilisce l'autorità – deve avvenire attraverso procedura per l'aggiudicazione di un appalto.   L'Anac ha stabilito, dunque, che in base all'articolo 10 della direttiva 23/2014 sulle concessioni, la disciplina Ue non si applica alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri. Si tratta di una norma puntualmente recepita nell'articolo 18, comma 1, lett. a) del dlgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).    La delibera chiarisce che questa esclusione si fonda sulla considerazione che i servizi di trasporto pubblico locale sono caratterizzati da cospicue contribuzioni pubbliche, che esorbitano di gran lunga il limite finanziario di matrice pubblica (49% dell'investimento, inteso come valore complessivo dell'operazione concessoria), declinato nell'articolo 165 del dlgs. 50/2016 (norma peraltro confermata anche da recente decreto correttivo del codice, dlgs. 56/2017).   Dato questo punto di partenza, l'autorità presieduta da Raffaele Cantone ricorda che spetta all'ordinamento comunitario, nonché agli orientamenti della Corte di giustizia europea, la competenza a qualificare gli appalti pubblici, stante la prerogativa Ue sulla definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno (ex articolo 3 Tfue).   Pertanto, in via generale e in mancanza di opere infrastrutturali, (le amministrazioni comunali che procedono all'affidamento) devono procedere all'esternalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura di gara per l'affidamento dell'appalto (e non di una concessione di servizi).

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