Mobilità sostenibile

Veneto: accolto dalla Corte Costituzionale il ricorso della regione

Veneto: accolto dalla Corte Costituzionale il ricorso della regione

Dichiarato incostituzionale l'art 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016 che prevede sia un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, sia un Fondo destinato a finanziarne gli interventi. 

E' stato accolto il ricorso della RegioneVeneto avverso l’art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che prevede sia un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, sia un Fondo destinato a finanziarne gli interventi.    Secondo la sentenza tale norma è incostituzionale “nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, così violando il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione”, perché la mobilità sostenibile ha implicazioni sullo “sviluppo del sistema del trasporto pubblico locale”, che è materia di “competenza regionale residuale”.    Il coinvolgimento delle Regioni –  secondo quanto rappresentato dagli avvocati del Veneto – con tutta probabilità era stato trascurato dal Governo allora in carica perché, al tempo dei lavori sulla legge di bilancio 2017, si era mosso nella convinzione della imminente definitiva approvazione della forte ri-centralizzazione di competenze disposta dalla riforma costituzionale, che invece poi è stata bocciata dal referendum confermativo del 4 dicembre 2016.      La Corte Costituzionale, dunque, sancisce che il legislatore statale, anche se in funzione di una maggiore efficacia dei provvedimenti adottati e di coordinamento degli investimenti, non può escludere il coinvolgimento delle Regioni e il raccordo con le loro competenze. Stabilisce, inoltre, il  controllo regionale anche sulla allocazione delle risorse, evitando la possibilità di discriminazioni e sprechi. 

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