Una sentenza dei giudici di Lussemburgo stabilisce che i ricorso ai tribunali amministrativi spettano solamente alle imprese che partecipano alle gare.
Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, oggi in edicola, la Corte di Giustizia Europea con una sentenza pubblicata ieri ha stabilito che la legittimazione a impugnare gli atti di gara spetta soltanto alle imprese che partecipano al bando. Con questa sentenza, la C-328/17, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dunque stabilito i confini (le eccezioni a questo principio sono poche e, comunque, non allargano in maniera indefinita le possibilità di tutela giurisdizionale) entro i quali è possibile fare ricorso ai giudici amministrativi confermando di fatto la consolidata linea interpretativa dei diversi organi di giurisdizione amministrativa italiani. All'origine della controversia una gara avviata dall'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale della Liguria del 2015. La stazione appaltante aveva infatti indetto una procedura per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico (in seguito ritirato), contro il quale era stato proposto ricorso al Tar. Di qui la decisione del Tar di Genova di interessare la Corte di Giustizia europea al fine di stabilire i criteri entro i quali è legittimo promuovere azioni e impugnare gli atti di una procedura di gara.
Con la decisione di ieri la Corte europea stabilisce il principio e mette un punto fermo alla causa che dal 2016 si trascinava fra diverse aule di giustizia arrivando ad interessare anche la Corte Costituzionale. Nelle motivazioni i magistrati di Strasburgo hanno spiegato che la partecipazione a un procedimento di aggiudicazione di un appalto può, in linea di principio, «validamente costituire una condizione» che tuttavia deve essere soddisfatta per dimostrare che il soggetto coinvolto ha interesse a ricorrere contro la procedura. In sostanza, il mero interesse di un terzo, in assenza di un'offerta, non si configura come violazione di un interesse legittimo (condizione necessaria per adire al Tar) ma declina a semplice interesse di fatto. Ci sono, per la verità, delle eccezioni. L'operatore economico potrà, cioè, fare ricorso «nelle ipotesi in cui tale offerta era oggettivamente impossibile»: per esempio, per la presenza nel bando «di clausole immediatamente escludenti o di clausole che impongono oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendono impossibile la stessa formulazione dell'offerta».