Il DCPM approvato lo scorso 11 giugno introduce un’importante deroga al coefficiente di riempimento sulle vetture
“E' consentita' la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi purche' sia privilegiato l'allineamento verticale dei passeggeri; e' possibile l'utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti, salvo l'utilizzo di separatori gia' esistenti e/o rimovibili.”
Così recitano le disposizioni contenute nell’allegato 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Alle nuove misure, che tengono conto dello stato epidemico e dell’andamento dei contagi in Italia, in queste ore si stanno uniformando le aziende di trasporto pubblico in tutto il paese. Si tratta di un significativo passo in direzione della normalizzazione anche se persistono in capo alle aziende tpl tutta una serie di obblighi fra i quali spicca l’obbligo di sanificazione delle vetture e, perr gli utenti l’obbligo ad indossare le mascherine. Cado l’invece l’obbligo per gli utenti dei mezzi pubblici l’obbligo di indossare i guanti in vettura.