Non sono illegittime le recenti modifiche dei criteri di riparto fra le regioni adottate in attesa della definizione dei livelli adeguati di servizio e dei costi standard.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133 del 2024, depositata ieri, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale promosse da tre regioni (Piemonte, Veneto e Campania) nei confronti dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2023 e ha stabilito che non sono illegittime le recenti modifiche dei criteri di riparto fra le regioni adottate in attesa della definizione dei livelli adeguati di servizio e dei costi standard.
La Corte costituzionale dunque ha ritenuto non fondate tutte le censure: “L’evoluzione della normativa – si legge nel dispositivo pubblicato sul sito istituzionale- ancora non “a regime”, in attesa della definizione dei LAS e la successione dei criteri di riparto del Fondo, rende non evidente la lesione prospettata dalle Regioni ricorrenti che, infatti, non hanno fornito documentazione di alcun genere comprovante l’impossibilità dello svolgimento delle funzioni per effetto della disposizione statale impugnata.
Tuttavia, la Corte ha espresso l’auspicio che, quanto al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai costi e fabbisogni standard, prefigurato già dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.