Il Decreto n. 162 istituisce con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 delL' 8 ottobre 2007 il Decreto legislativo del 10 Agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
In estrema sintesi, tale decreto disciplina le condizioni di sicurezza per L'accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha L'obiettivo del mantenimento e del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, mediante:
a) L'adeguamento della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) l’adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza (definiti dagli allegati al decreto);
c) L'individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) L'assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il Decreto istituisce con sede in Firenze, L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, L'Agenzia, L'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
L'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sulL'attività svolta.
L'Agenzia è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e in tale ambito, svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore; detta, in conformità con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dL'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
Circa le norme nazionali di sicurezza L'Agenzia:
– provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori delL'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato o un'autorizzazione di sicurezza;
– apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali, notificando tali modifiche alla Commissione.
Per avere accesso L'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che può valere per L'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata.
Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore delL'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere dL'Agenzia un'autorizzazione di sicurezza, che può contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate delL'infrastruttura. Manu Mich. – clickmobility.it