I ricorrenti chiedevano l’annullamento del bando di gara, degli atti amministrativi connessi all’appalto il risarcimento dei danni e l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e del contratto stipulato con il raggruppamento vincitore
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, seconda sezione, si è pronunciato in questi giorni in favore di Roma Metropolitane e del Comune di Roma sul ricorso proposto dalle società Burlandi Franco srl, INSEL spa, CEBAT srl e SIMET di Sinopoli Tommaso & C. snc con riferimento all’affidamento dei lavori per la Linea C della metropolitana di Roma.
I ricorrenti, imprese che non hanno partecipato alla gara per l’affidamento, chiedevano l’annullamento del bando di gara, degli atti amministrativi connessi all’appalto ed il risarcimento dei danni nonché l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e del contratto stipulato il 12 ottobre 2006 con il raggruppamento di imprese vincitore.
La realizzazione della Linea C, ai sensi della legge n. 443/2001 e del decreto legislativo attuativo n. 190/2002, la cosiddetta “Legge Obiettivo”, è stata affidata ad un Contraente Generale, ovvero a un soggetto che, garantendo la consegna dell’opera “chiavi in mano”, si assume ogni responsabilità di regolare esecuzione della stessa nei confronti del Committente. In estrema sintesi, le imprese ricorrenti contestavano la legittimità della scelta di utilizzare la procedura di affidamento a Contraente Generale. A detta dei ricorrenti quest’ultimo assumerebbe una posizione monopolistica, rafforzata dal fatto che l’affidamento di tutte le tratte della linea metropolitana ad un unico operatore economico consentirebbe al Contraente Generale di controllare l’intero mercato infrastrutturale della Capitale.
Secondo i ricorrenti, inoltre, la gara sarebbe stata bandita in violazione della normativa nazionale e comunitaria in quanto tempi, costi e oggetto dell’opera da realizzare non sarebbero stati chiaramente definiti in anticipo dall’Amministrazione Comunale, che di conseguenza avrebbe concesso eccessiva discrezionalità all’operato dell’affidatario determinando la condizione di una “sostituzione” da parte del Contraente Generale del soggetto politico titolare delle scelte.
I ricorrenti contestavano, infine, la stessa legittimità costituzionale della “Legge Obiettivo”.
Dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale avanzata dagli stessi ricorrenti nel giudizio di quo avverso talune norme della “Legge Obiettivo” (assunte in contrasto con gli artt. 3,10,24,41,97 della Costituzione), il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso osservando l’infondatezza del presupposto principale in base al quale i ricorrenti sostenevano l’illegittimità della procedura prescelta, ovvero il fatto che i lavori della Linea C sarebbero frazionabili non essendo caratterizzati da vincolo di unitarietà. I giudici affermano invece che “si tratta di un’infrastruttura per la cui realizzazione non è irragionevole che si sia scelto di affidarlo ad un contraente generale in grado di effettuare, oltre ad un coordinamento centralizzato, una serie di attività che non sono solo di natura tecnica ma soprattutto organizzativa ed amministrativa (si pensi alle procedure di esproprio)”.
Il TAR del Lazio ha respinto anche la contestazione della mancata copertura finanziaria dell’opera in quanto essa, al contrario, risulta già quasi completamente finanziata e smentisce la presunta incertezza dei tempi di realizzazione dell’opera visto l’impegno assunto dal Contraente Generale – che le ricorrenti non sono state in grado di contestare – di eseguirla nel termine di circa 10 anni dal ricevimento dell’ordine di inizio delle attività.
I giudici amministrativi hanno riconosciuto che le società ricorrenti non avrebbero comunque potuto essere ammesse a una gara per l’affidamento dei lavori della Linea C non essendo in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione, sia nell’ambito della procedura della Legge Obiettivo che in quella che regola gli appalti tradizionali (Legge 109/94).Manu Mich. – clickmobility.it