Secondo l'Antitrust si potrebbe prevedere "Un'eccezione al principio di divieto alla partecipazione alle gare per gli operatori beneficiari d'affidamento diretto"

ROMA. TPL, L'ANTITRUST SEGNALA AL GOVERNO: "LE NORME IN VIGORE LIMITANO DRASTICAMENTE NUMERO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLE GARE

ROMA. TPL, L'ANTITRUST SEGNALA AL GOVERNO: "LE NORME IN VIGORE LIMITANO DRASTICAMENTE NUMERO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLE GARE

“Favorita l'aggiudicazione al precedente affidatario, spesso l'unico partecipante alla gara: la presentazione di Un'unica offerta è di per sé in grado di vanificare gli esiti attesi da una gara in termini di incremento della qualità, dell'efficienza del servizio e di minimizzazione del sussidio”

Sul trasporto pubblico locale interviene L'Antitrust che, con lettera inviata a Governo e Parlamento, segnala come le norme in vigore oggi finiscano "per limitare drasticamente il numero degli operatori ammissibile alle procedure di gara, favorendo L'aggiudicazione al precedente affidatario, spesso L'unico partecipante".

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato formula osservazioni precise in merito al contenuto dell’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma delL'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

In particolare, l’Autorità ritiene opportuno segnalare la portata potenzialmente lesiva della norma nella misura in cui non consente, limitatamente ad alcune ipotesi, la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per i soggetti tuttora beneficiari di un affidamento diretto.

"L’Autorità è consapevole che la ratio della norma, che prevedeva un graduale ma pronto ricorso allo strumento delle gare per l’affidamento dei servizi di TPL, era quella di disincentivare il ricorso ad affidamenti diretti, ostacolando la partecipazione alle gare per i soggetti titolari di tali affidamenti – spiega il presidente delL'Antitrust Antonio Catricalà -.
Secondo l’intenzione del legislatore, la norma avrebbe comportato una convergenza di interesse a bandire le gare tra gli enti locali appaltanti e le imprese di TPL interessate a partecipare anche a gare fuori bacino e a crescere dimensionalmente. Tuttavia, a fronte di un periodo transitorio che ha posposto di dieci anni, e solo dal 1° gennaio 2008, il termine per rendere obbligatorio il ricorso all’affidamento via gara, il permanere della previsione che impedisce la partecipazione ai soggetti già affidatari appare suscettibile di rendere impraticabile l’intero meccanismo di gara.
Infatti, essendo il ricorso all’affidamento diretto ancora oggi assolutamente prevalente (meno del 20% dei servizi sono stati affidati tramite gara), le società di TPL vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità a partecipare alla prima stagione di gare fino a che non sia stato riaggiudicato a mezzo di gara il bacino di cui hanno l’affidamento".

"Le previsioni dell’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 422/97, al di là delle originarie intenzioni, oggi finiscono per limitare drasticamente il numero degli operatori ammissibile alle procedure di gara, favorendo l’aggiudicazione al precedente affidatario, spesso l’unico partecipante alla gara – si legge ancora nella segnalazione inviata a Governo e Parlamenro -. E, come già sottolineato in più occasioni dall’Autorità, la presentazione di un’unica offerta è di per sé in grado di vanificare gli esiti attesi da una gara in termini di incremento della qualità, dell’efficienza del servizio e di minimizzazione del sussidio.

Al riguardo, l’Autorità, richiamando i contenuti del Regolamento CE/1370/2007 e in particolare l’art. 5, comma 2 lett. c), auspica una modifica del dettato dell’art. 18, comma 2 del d. lgs. 422/97, nel senso di prevedere un’eccezione al principio generale di divieto alla partecipazione alle gare per gli operatori beneficiari di un affidamento diretto dei servizi di TPL. Tale eccezione, secondo l’Autorità, potrebbe essere individuata, conformemente al citato regolamento comunitario, nella possibilità di partecipa- zione alle gare da parte di operatori di TPL tuttora beneficiari di un affidamento diretto dei servizi, nel caso in cui (i) i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affida- mento e (ii) rispetto al bacino di riferimento sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica".

In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento e il Governo tengano in adeguata considerazione le osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello del trasporto pubblico locale, per il quale si apre una nuova stagione, caratterizzata dall’affidamento dei servizi ad esito di proceduread evidenza pubblica".Manu Mich. – clickmobility.it

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