La sentenza entra nel merito del ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri

Roma. Tpl: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità  delL'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007

Roma. Tpl: la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità  delL'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007

La norma regionale stabilisce che «allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di tpl e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali» (comma 1)

La Corte Costituzionale ha dichiarato L' illegittimità costituzionale delL'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e  finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per L'anno 2007 ai sensi delL'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

La norma oggetto di censura stabilisce che «allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con L'estinzione dei contenziosi in atto, sono concessi, a conguaglio di quelli già erogati in acconto, a favore delle aziende stesse, a decorrere dL'esercizio 2008, contributi da erogare in rate costanti decennali» (comma 1), demandando ai provvedimenti concernenti il bilancio 2008 L'individuazione dei «criteri necessari per la determinazione dei contributi», il computo del fabbisogno finanziario occorrente ed il reperimento della conseguente copertura finanziaria (comma 3).

La sentenza entra nel merito del ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 17 dicembre 2007 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2007.

la sentenza …Manu Mich. – clickmobility.it

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