Il documento approvato prende atto della relazione Trenitalia “sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione delegate alle Regioni a statuto ordinario in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non eserciti da Trenitalia s.p.a.”
La Conferenza delle Regioni ha approvato, nella scorsa seduta un documento che prendendo atto della relazione Trenitalia “sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione delegate alle Regioni a statuto ordinario in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non eserciti da Trenitalia s.p.a. e sulle eventuali criticità rappresentate dagli stessi enti regionali. anno 2002” formula diverse osservazioni critiche.
Vediamole nel dettaglio …
1. Le risorse destinate con la finanziaria 2008, quota parte di quelle di cui all’art. 1, comma 298, pari a 155 milioni di €uro IVA compresa, sono insufficienti a coprire l’entità dell’adeguamento del trasferimento statale all’anno 2008, e comunque non risolvono il problema degli oneri finanziari che le imprese, e quindi le Regioni, hanno dovuto sostenere negli anni dal 2001 al 2007 in relazione alla minore disponibilità di risorse rispetto a quelle previste con l’applicazione dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997. Risulta, pertanto, necessario procedere all’acquisizione dei dati per il periodo 2003 – 2007, che i Comitati di monitoraggio valuteranno e verificheranno considerando anche gli oneri di cui sopra. Bisogna, pertanto, dal momento che è conclusa la procedura per l’anno 2002, provvedere alla erogazione di competenza dell’anno 2002 e, successivamente, procedere a coprire pro-quota le somme dovute alle singole imprese per il periodo 2003 – 2007, una volta terminata l’istruttoria, utilizzando le risorse non impegnate del “fondo servizi aggiuntivi”.
2. Non è intervenuto l’adeguamento delle risorse in relazione ai maggiori servizi attivati sui nuovi tratti di rete aperti all’esercizio a conclusione dell’attività di realizzazione dei progetti e relativi programmi di finanziamento avviati dal Ministero dei Trasporti prima del trasferimento alle Regioni delle singole società ferroviarie. Bisogna, pertanto, provvedere all’adeguamento anche nella considerazione che l’attivazione dei nuovi servizi è irrinunciabile essendo stati effettuati investimenti che hanno utilizzato risorse pubbliche.
3. E’ necessario procedere all’adeguamento delle risorse assegnate agli interventi di cui alla legge 297/78. Esse, infatti, da un lato sono rimaste invariate da moltissimi anni e, dall’altro, sono destinate anche agli interventi connessi alla sicurezza ferroviaria, materia rimasta di competenza statale.
4. Le economie realizzate nell’applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo 422/97 vanno riconosciute – attraverso la sottoscrizione di accordi integrativi dei quali si sollecita la conclusione – a ciascuna Regione per la realizzazione di investimenti della stessa natura.
5. Va affrontata e risolta la questione dell’aliquota IVA da applicare ai contratti relativi alla gestione delle infrastrutture ferroviarie. Sul punto, da un lato, si osserva che la correttezza dell’applicazione dell’aliquota del 10% risulta affermata dalle competenti direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad interpello proposto delle Regioni Puglia e Calabria; dall’altro risulta che, in occasione di accertamenti di polizia tributaria presso alcune società ferroviarie, è stata sostenuta l’applicabilità dell’aliquota del 20%.
6. E’ rimasto irrisolto il problema della copertura dei costi connessi agli adempimenti tecnici ed amministrativi concernenti le operazioni di accatastamento dei beni trasferiti dallo Stato alle Regioni. Al riguardo le le Regioni sostengono che l’intera operazione di trasferimento dei beni non possa comportare oneri per le Regioni medesime essendo previsto nel decreto legislativo 422/97 la totale gratuità della stessa.
7. Ciascuna Regione interessata avrà cura di evidenziare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tempi brevissimi, gli eventuali errori materiali rinvenuti nelle tabelle contenute nella relazione.Manu Mich. – clickmobility.it