L’Autorità garante della concorrenza e del mercato

Roma. L'Antitrust contesta alla Trambus la separazione societaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico di linea

Roma. L'Antitrust contesta alla Trambus la separazione societaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico di linea

Al centro del procedimento l'operazione messa a punto nel corso del 2003 “con violazione dell'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 287/90, per non aver operato tale separazione all’entrata in vigore di tale comma, avvenuta in data 4 aprile 2001”

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento contro la Trambus, l’azienda di trasporto pubblico di Roma. Secondo l’Antitrust la Trambus non avrebbe osservato la legge 287 del 1990, secondo la quale “le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse commerciale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, devono operare mediante società separate qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati”.

Nello specifico, l’Autorità contesta alla Trambus l’attivazione di alcune linee di trasporto turistico tra il 2001 e il 2003 e il fatto che, per queste linee, sia subentrata nel 2003 la societa’ Trambus Open, “controllata per il 60% da Trambus, che risultava quindi in grado di esercitare il controllo totale”.

Oltre a non aver effettuato la separazione societaria per un servizio, quello turistico, diverso da quello solitamente svolto da Trambus, l’azienda non avrebbe comunicato preventivamente all’Autorita’ la costituzione di Trambus Open, cosi’ come previsto dalla legge.

Ma vediamo nel dettaglio il provvedimento n. 19272

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO in particolare L'articolo 8, comma 2 bis, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l’adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2 ter, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2 bis sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità;

VISTO in particolare l’articolo 8, comma 2 sexies, della legge n. 287/90, ai sensi del quale in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 ter, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645,00 euro;

VISTA la risposta di Trambus S.p.A. (di seguito, Trambus), pervenuta in data 17 settembre 2008, alla richiesta di informazioni inviata in data 7 luglio 2008;

CONSIDERATO che Trambus gestisce il trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma;

RITENUTO, pertanto, che Trambus è impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l’adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, è tenuta, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all’Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che Trambus esercitava alcune linee turistiche di trasporto nel Comune di Roma alla data del 4 aprile 2001 – data di entrata in vigore la legge 5 marzo 2001, n. 57, con cui sono stati introdotti i commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies dell’articolo 8 della legge n. 287/90 – e che tale attività svolta direttamente da Trambus si è protratta sino al mese di ottobre 2003;

CONSIDERATO che nell’esercizio di tali linee turistiche è subentrata a Trambus, in data 1° novembre 2003, la società Trambus Open S.p.A. (di seguito, Trambus Open), costituita in data 16 settembre 2003 da Trambus – che detiene il 60% del capitale sociale e risulta in grado di esercitare su di essa il controllo esclusivo – e dalla società Les Cars Rouges S.A., che detiene il restante 40% del capitale;

CONSIDERATO che Trambus Open è stata costituita in mancanza di comunicazione preventivada parte di Trambus;

RITENUTO che l’attività di trasporto turistico di linea non può essere considerata, sulla base delle informazioni fornite da Trambus, servizio di interesse economico generale e si colloca, pertanto, in un mercato diverso da quello in cui Trambus agisce per l’adempimento degli specifici compiti ad essa affidati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90;

RITENUTO che Trambus, per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico di linea, avrebbe dovuto effettuare la separazione societaria all’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, avvenuta in data 4 aprile 2001;

RITENUTO che Trambus, non avendo comunicato preventivamente la separazione societaria relativamente all’attività svolta dapprima direttamente e poi attraverso Trambus Open nel trasporto turistico di linea, ha violato l’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90;

DELIBERA
a) di contestare alla società Trambus S.p.A., che ha proceduto nel corso dell’anno 2003 alla separazione societaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico di linea, la violazione delL'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 287/90, per non aver operato tale separazione all’entrata
in vigore di tale comma, avvenuta in data 4 aprile 2001;
b) di contestare alla società Trambus S.p.A. la violazione delL'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto all’obbligo di comunicazione preventiva della separazione societaria relativamente all’attività svolta dapprima direttamente e poi attraverso Trambus Open S.p.A. nel trasporto turistico di linea;
c) L'avvio del procedimento per L'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi L'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, nei confronti della società Trambus S.p.A.;
d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Morgoglione;
e) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione “Agroalimentare e Trasporti” della Direzione Generale per Tutela della Concorrenza dai legali rappresentanti della società Trambus S.p.A., ovvero da persone da essi delegate;
f) che, ai sensi delL'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire L'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;
g) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.Manu Mich. – clickmobility.it

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