Il regolamento, che riunisce in un solo testo le norme disperse in 50 direttive, si limita a prescrivere i requisiti generali affidando alla Commissione il compito di definire le misure specifiche di attuazione in base a un calendario. Sarà applicabile a partire dal 1° novembre 2011, ma talune misure si applicheranno progressivamente entro il 20
Il Parlamento ha adottato un regolamento che semplifica e rafforza le norme sulL'omologazione degli autoveicoli per garantire maggiore sicurezza e minori emissioni di CO2. Prevede quindi il ricorso a pneumatici con bassa resistenza al rotolamento e a impianti di controllo della loro pressione, al sistema elettronico di controllo della stabilità e a indicatori di cambio di marcia. Sui veicoli più grandi andranno montati dispositivi di frenata d’emergenza e di avviso di deviazione dalla corsia.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato dal relatore Andreas SCHWAB (PPE/DE, DE) con il Consiglio, il Parlamento ha approvato – con 610 voti favorevoli, 34 contrari e 20 astensioni – un nuovo regolamento che fissa i requisiti dell’omologazione per tipo degli autoveicoli e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, delle componenti e delle entità tecniche ad essi destinati per quanto riguarda la loro sicurezza. Più in particolare, il regolamento stabilisce i requisiti delL'omologazione per quanto riguarda la sicurezza, L'efficienza dei carburanti e le emissioni di CO2 riferiti ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici, nonché ai requisiti sulL'efficienza dei carburanti e le emissioni di CO2 riferiti agli indicatori di cambio di marcia. Fissa poi i requisiti dell’omologazione degli pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento.
Il regolamento, che riunisce in un solo testo le norme disperse in cinquanta direttive, si limita a prescrivere i requisiti generali affidando alla Commissione il compito di definire le misure specifiche di attuazione in base a un preciso calendario. Sarà applicabile a partire dal 1° novembre 2011, ma talune misure si applicheranno progressivamente entro il 2018, prevedendo termini più lunghi per i "nuovi veicoli" (modelli già in produzione) rispetto ai "nuovi tipi di veicoli" (modelli non ancora esistenti), anche per lasciare ai costruttori il tempo necessario di adattarsi alle nuove prescrizioni.
Campo d'applicazione e obblighi dei costruttori…
Come obbligo generale, i costruttori dovranno dimostrare che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità siano stati omologati conformemente al regolamento e alle relative misure d’attuazione. Inoltre, dovranno garantire che i veicoli siano concepiti, costruiti e assemblati in modo «da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada».
Dovranno anche far sì che i veicoli, i sistemi, le componenti e le entità tecniche soddisfino le prescrizioni relative all’integrità della struttura del veicolo (che comprende le prove d’urto), ai sistemi come lo sterzo, i freni e i sistemi elettronici di controllo della stabilità, a quelli destinati a informare il conducente, in modo acustico o visivo, sullo stato del veicolo e della zona circostante, a quelli di illuminazione del veicolo e alla protezione dei suoi occupanti (inclusi poggiatesta, cinture di sicurezza, ancoraggi ISOfix e porte del veicolo). Ma anche alla parte esterna del veicolo e agli accessori, alla compatibilità elettromagnetica, ai dispositivi di segnalazione acustica, agli impianti di riscaldamento, ai dispositivi antifurto, ai sistemi di identificazione del veicolo, alla sicurezza elettrica e agli indicatori di cambio di marcia. I veicoli per il trasporto merci dovranno inoltre essere dotati di dispositivi antincastro in caso di urto frontale e essere costruiti in modo tale da ridurre al minimo le lesioni agli "utenti della strada non protetti" in caso di urto laterale.
Pneumatici più sicuri, silenziosi e che riducono le emissioni…
L'utilizzo obbligatorio e coerente di tecnologie d’avanguardia per la fabbricazione di pneumatici sarà «determinante ai fini della riduzione della quota delle emissioni di gas serra dovuta al traffico stradale …, contribuendo al contempo a promuovere L'innovazione, L'occupazione e la competitività delL'industria automobilistica europea». Al tempo stesso, occorre ridurre il rumore di rotolamento e mantenere alti livelli di sicurezza degli pneumatici. Nel classificare i vari tipi di pneumatici in funzione delle categorie di veicoli ai quali sono principalmente destinati, il regolamento fissa quindi i diversi requisiti relativi L'aderenza sul bagnato, alla resistenza al rotolamento e alla sua rumorosità.
La riduzione delle emissioni sarà ottenuta combinando pneumatici a bassa resistenza al rotolamento con L'introduzione nelle automobili di sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. Questi ultimi sono strumenti capaci di emettere un avvertimento all’interno delL'abitacolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici, «nell’interesse di un ottimale consumo di carburante e della sicurezza stradale». Per raggiungere questo obiettivo, vengono fissati nelle specifiche tecniche dei limiti adeguati, che consentiranno anche un approccio improntato alla neutralità tecnologica e all’efficienza dei costi per la loro messa a punto.
Data la difficoltà di rispettare i requisiti e tenuto conto del tempo di cui l’industria avrà bisogno per sostituire le attuali linee di pneumatici, è previsto un periodo più lungo per applicare i requisiti sul rumore di rotolamento riguardo ai nuovi pneumatici di tipi già in commercio. Ma il regolamento chiede anche agli Stati membri di investire di più nel miglioramento del manto delle strade e di sviluppare una politica globale di emissioni sonore che includa anche il trasporto aereo e ferroviario. Inoltre, entro dodici mesi, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di classificazione delle strade delL'UE in funzione della produzione del rumore allo scopo di fissare priorità e requisiti appropriati per il manto stradale e stabilire limiti massimi per il rumore stradale.
Come richiesto dai deputati, il regolamento precisa che è possibile sfruttare appieno le potenzialità connesse L'aumento della sicurezza e alla riduzione delle emissioni di CO2 e del rumore causato dal traffico «solamente affiancandole a un sistema di etichettatura inteso ad informare il consumatore in merito alle varie prestazioni dei pneumatici».
Sistemi avanzati per veicoli…
I sistemi elettronici di controllo della stabilità, i dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e i sistemi d’avviso di deviazione dalla corsia hanno un elevato potenziale di riduzione degli incidenti stradali.
Il regolamento prevede che le autovetture e i veicoli commerciali leggeri dovranno essere anche dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità. Ad esclusione di taluni veicoli fuoristrada, tale sistema dovrà essere applicato anche ad altri mezzi più grandi, ma non a quelli con più di tre assi, agli autobus e ai pullman articolati. Prima delL'introduzione dei sistemi elettronici di controllo della stabilità, la Commissione dovrebbe prevedere iniziative e campagne di informazione sulla loro efficacia e promuoverne le vendite. Dovrebbe inoltre osservare L'evoluzione dei prezzi per accertarsi che i prezzi dei nuovi veicoli non aumentino in modo sproporzionato a seguito della loro dotazione conformemente alle nuove norme di sicurezza.
Le automobili (M1, non oltre 2610 kg) munite di un cambio manuale dovranno anche essere dotate di indicatori di cambio di marcia (GSI).Fatte salve alcune esenzioni e deroghe da stabilire a seguito di un'analisi costi-benefici, i veicoli più pesanti per il trasporto di persone e quelli commerciali (categorie M2, M3, N2 ed N3) dovranno essere muniti di un dispositivo avanzato di frenata d’emergenza e di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia che soddisfino i requisiti del regolamento e delle relative misure di attuazione. Ma la Commissione dovrà valutare la possibilità di estendere tali dispositivi ad altre categorie di veicoli.Una revisione nel 2012…
La Commissione dovrà continuare a valutare la fattibilità tecnica ed economica di altri dispositivi avanzati di sicurezza e la relativa maturità del mercato ed eseguire una revisione, eventualmente accompagnata da modifiche al regolamento, qualora necessario, entro il 1° dicembre 2012 e successivamente ogni tre anni. Dovrà valutare la fattibilità di estendere L'obbligo di montaggio dei sistemi di controllo della pressione dei pneumatici, dei sistemi di avviso di deviazione dalla carreggiata e dei dispositivi avanzati di frenata d'emergenza su altre categorie di veicoli e, se del caso, proporre una modifica al regolamento.Le misure del regolamento che riguardano la riduzione delle emissioni di CO2, precisa il testo, «dovrebbero essere collegate, entro i limiti del possibile, alle misure aggiuntive miranti a conseguire un'ulteriore riduzione di 10 g di CO2 rispetto all’obiettivo di riduzione delle emissioni di 130 g di CO2» previste dal regolamento sulL'omologazione Euro 5 e Euro 6 per i veicoli leggeri. E' anche aggiunto che, ai fini di un approccio più integrato e previa un’esauriente valutazione d’impatto, la Commissione dovrebbe proporre a tempo debito ulteriori modifiche al regolamento riguardo alle eventuali misure aggiuntive volte a raggiungere tali obiettivi di emissione e alle altre tecnologie disponibili sul mercato, comprese quelle per il mantenimento della pressione negli pneumatici, il miglioramento del manto stradale e le altre nuove tecnologie pertinenti. Così come sui requisiti relativi all’efficienza dei sistemi di condizionamento dell’aria che influiscono sulla resistenza al rotolamento degli pneumatici e/o sul risparmio di carburante del veicolo e sulle emissioni di CO2.Manu Mich. – clickmobility.it