l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Roma. L'AGCM sanziona Trambus Spa "per mancata comunicazione di separazione societaria

Roma. L'AGCM sanziona Trambus Spa "per mancata comunicazione di separazione societaria

Alla società Trambus Spa viene ordinato il pagamento, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata dell’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, della somma di 15.000 euro

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Trambus per mancata comunicazione di separazione societaria.
L'AGCM imputa alla Trambus la violazione accertata "dell’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90 che dispone che devono agire mediante società separate le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli relativi a tali servizi o al monopolio".

In base al successivo comma 2-ter, la costituzione di società e l’acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità – si legge nel provvedimento –
Trambus, in quanto è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale di superficie nel Comune di Roma, va considerata impresa che, per disposizione di legge, esercita la gestione di un servizio di interesse economico generale ovvero opera in regime di monopolio sul mercato.

Secondo la nozione di massima che è stata definita in ambito comunitario, infatti, sono servizi di interesse economico generale i servizi che, in virtù di un criterio di interesse generale, vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico, come nel caso di specie avviene relativamente alla rete auto-tranviaria nel Comune di Roma.
L’attività di linea gran turismo a Roma, in cui ha operato Trambus ed attualmente opera Trambus Open, non ha, invece, le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale, contrariamente a quanto sostenuto da Trambus.
Non emergono, infatti, specifici obblighi di servizio pubblico e relativi sussidi e, comunque, l’attività di cui trattasi non è riservata dalla legge ad un determinato soggetto7.
Non può essere ritenuta rilevante, pertanto, la circostanza che i servizi di linea gran turismo siano stati annoverati tra i servizi di trasporto pubblico già nei primi atti comunali di affidamento delle linee e poi nella citata legge regionale n. 30/1998 e successive modifiche.
18. Per quanto precede, Trambus, relativamente all’attività di linea gran turismo, avrebbe dovuto costituire una società separata, previa comunicazione all’Autorità, già nel 2001, all’entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57, con la quale sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 8 della legge n. 287/90".

Il procedimento vede il 7 luglio 2008 L'invio da parte delL'AGCM a Trambus d'una richiesta di informazioni in merito all’attività svolta nei servizi di linea con autobus turistici. La risposta di Trambus alla richiesta di informazioni è pervenuta in data 17 settembre 2008.
In data 11 dicembre 2008 l’Autorità ha deliberato l’avvio del procedimento nei confronti di Trambus, contestando la mancata comunicazione preventiva di cui all’articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, relativamente all’attività svolta da tale società, dapprima direttamente e poi attraverso Trambus Open, nei servizi di linea con autobus turistici.
In data 28 gennaio 2009 è stata inviata a Trambus un’ulteriore richiesta di informazioni, a cui la Società ha dato risposta in data 20 febbraio 2009.
Il 2 febbraio 2009 si è svolta un’audizione con i rappresentanti di Trambus, nel corso della quale la parte ha esposto le proprie argomentazioni difensive.

L'Autorità ritiene che sussistano i presupposti per l’irrogazione a carico della società Trambus S.p.A. della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, nella misura di 15.000 euro (quindicimila euro), cifra che ordina di pagare.
Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi delL'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90.

Manu Mich. – clickmobility.it

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