Latina. Gara legittima per Atral: lo stabilisce il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso presentato dL'azienda contro la sentenza del Tar Lazio

Latina. Gara legittima per Atral: lo stabilisce il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso presentato dL'azienda contro la sentenza del Tar Lazio

Gara regolare per Atral. A stabilirlo è la quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dL'Atral contro la decisione del Tar Lazio Latina, Sez. I

Gara regolare per Atral. A stabilirlo è la quinta sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dL'Atral contro la decisione del Tar Lazio Latina, Sez. I –  che, con la sentenza n. 1450 del 2007, dichiarò illegittima la procedura adottata dal Comune di Latina con la delibera n. 29 del 2007 con cui dispose l’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di linea su gomma per una percorrenza annua di km 808,030 (c.d. collegamento borghi) ad ATRAL SCARL, e degli atti presupposti.

Per il Comune la vittoria non è solo giuridica, ma anche economica. Si stima che L'indizione di una nuova gara avrebbe comportato un surplus di costi attorno ai 5-6 milioni di euro. Un problema in meno per le casse comunali.

I giudici del Tar nel novembre 2007 avevano emesso una sentenza molto dura: i servizi pubblici devono essere affidati attraverso una gara. Nel collegio, allora guidato da Franco Bianchi, avevano prevalso le disposizioni normative (statali e regionali) che impongono per il conferimento del trasporto pubblico locale, la necessità della procedura ad evidenza pubblica.
Il Comune aveva precedentemente deciso di affidare a trattativa privata la rimanente parte di servizio pubblico L'Atral, per una percorrenza annua di 808.030 km (collegamento con i borghi). L'assegnazione diretta venne avallata da una delibera consiliare approvata il 29 marzo 2007. Tutto regolare dunque, tranne che per il Tar di Latina.

La delibera consiliare n. 29 del 2007 – principale atto impugnato – affida il servizio ad ATRAL GRUPPO COTRAL, già affidataria del servizio di trasporto urbano,  richiamando l’art. 5 comma 7 del contratto relativo al servizio urbano.

In forza di tale disposto contrattuale  – contenuto nel contratto di servizio urbano ma relativo in sostanza al servizio  di trasporto considerato quale rete unitaria – il Comune di Latina – come si legge nella sentenza – ha facoltà di affidare a trattativa privata, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza ed economicità dei servizi attraverso l’uniformità di gestione e l’integrazione degli stessi- quale integrazione del contratto e sino alla scadenza dello stesso – la rimanente parte di servizio pubblico (collegamento suburbano con i borghi in scadenza al 31 maggio 2007) per la quale si applicano gli stessi patti e condizioni del  contratto di servizio urbano.
Una tale possibilità è prevista anche dal capitolato tecnico del pubblico incanto per l’affidamento della rete di trasporto pubblico di linea della Città di Latina – sostengono i magistrati di secondo grado nelL'emetterese il dispositivo favorevole ai ricorrenti -.

Il Comune di Latina  ha esercitato tale facoltà, affidando direttamente il servizio di trasporto suburbano al titolare del contratto del servizio di trasporto urbano.
Le ditte ricorrenti in primo grado – ROSSI BUS, CALABRESI SRL ED ATER ROMA SRL – che avevano gestito, in ATI  con la SCHIAFFINI TRAVEL, a partire dal 1 giugno 2001 la rete del servizio pubblico di linea suburbano per il collegamento fra i borghi e la città di Latina, hanno sostenuto in sostanza che l’affidamento a trattativa privata non sarebbe legittimo né giustificato.  
Le ditte ostengono che sarebbero violati i principi e le norme statali e regionali in materia di evidenza pubblica che regolano il servizio di trasporto pubblico (art. 18 comma 2, lett. a) dlgs. n. 422/1997, e 19 comma 1 della legge regionale n. 30/1998) e che la COTRAL quale affidataria diretta di contratti di servizio di trasporto non potrebbe partecipare a procedure di evidenza pubblica (art. 18 comma 2 lett. a) e comma 3 –septies del d.lgs. n. 422/1997).

Per contro ATRAL sostiene che l’affidamento non sarebbe che l’esito del posizionamento a gara dell’intero servizio di trasporto locale, sia pure scandendo in due tempi successivi l’attivazione dei lotti.
Inoltre sostiene che, anche a voler qualificare tale affidamento diretto come trattativa privata, l’attuale codice dei contratti prevede la possibilità di affidare, a certe condizioni, lotti aggiuntivi a favore dell’aggiudicatario purché nel bando sia prevista tale possibilità.

In ultimo Atral sottolinea l’infondatezza delle preclusioni citate dalle ricorrenti, specie in relazione alla applicabilità di tale disciplina solo dopo il 31 dicembre 2007 in forza del regime transitorio vigente nel settore del trasporto pubblico locale (legge n. 17 del 2007).
Analoghe difese sono state svolte dal Comune di Latina  e dalla SCHIAFFINI TRAVEL che, dissociatasi dall’ATI con ROSSI BUS, è collocata in posizione coincidente d’interessi con gli attuali appellanti.Manu Mich. – clickmobility.it

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