Il 4-bis, come fa notare anche l'Anav “interviene sulla medesima materia oggetto dell'articolo 61 del disegno di legge S. 1195/B recante “Disposizioni per sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Prima dell'approvazione definitiva sarebbe auspicabile un coordinamento delle due norme che, circa il principio di reciprocità, dettano regole contrapposte”
Riprende oggi in Aula alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C2561).
Nel decreto sono contenute nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Per la precisione si tratta delL'articolo 4-bis (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) e delL'articolo 6-bis (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).
Per entrare nel merito il 4-bis sottolinea:
1. Al fine di promuovere L'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto delL'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui L'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e L'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Quattro i punti contenuti nelL'articolo 6-bis:
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per L'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto delL'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per L'anno 2009 e di 5 milioni di euro per L'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delL'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per L'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per L'anno 2009 e a 5 milioni di euro per L'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per L'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui L'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e per L'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dL'attuazione delL'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.
Il 4-bis, come fa notare anche L'Anav "interviene sulla medesima materia oggetto delL'articolo 61 del disegno di legge S. 1195/B recante "Disposizioni per lo sviluppo e L'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 9 luglio ed in attesa di pubblicazione".
La disposizione, contenuta nel 4-bis "in netta contrapposizione rispetto a quanto previsto dal richiamato articolo 61, vieta alle società aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi delle previsioni di cui L'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, "di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano" – spiegano in Anav -".
"Si tratta delL'attuazione da parte del Governo delL'ordine del giorno accolto durante la discussione alla Camera del disegno di legge "sviluppo", ed ispirato dalla nostra Associazione, con il fine di attenuare gli effetti anticoncorrenziali delL'articolo 61, attraverso L'introduzione delL'obbligo, in caso di ricorso L'affidamento in house, di aggiudicazione contestuale tramite gara di una quota dei servizi a soggetti diversi dL'affidatario in house (L'Associazione aveva indicato come quota adeguata il 30% dei servizi), nonché attraverso il ripristino del c.d. "principio di reciprocità".
"Prima delL'approvazione definitiva – sottolineano in Anav – sarebbe auspicabile un coordinamento delle due norme le quali, come detto, circa il principio di reciprocità, dettano regole contrapposte".
Il maxiemendamento contiene anche novità dal punto di vista fiscale nelle righe delL'articolo 4-sexies (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).Manu Mich. – clickmobility.it