Trasporto ferroviario e tariffe

Roma. L'Antitrust chiede alle Fs più trasparenza nella determinazione delle tariffe, puntando alla modifica delL'art. 19

Roma. L'Antitrust chiede alle Fs più trasparenza nella determinazione delle tariffe, puntando alla modifica delL'art. 19

L’Autorità ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 19 rappresenti un retaggio normativo incompatibile con i principi di trasparenza che improntano la disciplina normativa a tutela della concorrenza e dei consumatori e, pertanto, auspica che le osservazioni formulate possano condurre ad una modifica di tale articolo e del “Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche FSViaggiatori”

L'Antitrust interviene sulle tariffe chilometriche applicate da Trenitalia e invia le sue raccomandazioni a Governo e Regioni. L'Autorità chiede una maggiore trasparenza nei criteri di formulazione delle tariffe formulando alcune considerazioni in merito alle previsioni di cui all’art. 19 delle “Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato” che disciplina le modalità di calcolo delle tariffe chilometriche per il servizio di trasporto ferroviario offerto da Trenitalia.

Le “Condizioni e Tariffe” contengono la disciplina delle condizioni di trasporto di Trenitalia, per tutte le tipologie di treni offerti. L’art. 19, relativo ai principi che guidano la determinazione delle tariffe ferroviarie, indica come criterio generale di tariffazione quello chilometrico, prevedendo che le “FS determinano i prezzi in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto”.

Tale criterio tariffario viene applicato ai treni regionali per i quali espressamente vige una tariffa chilometrica, concordata con le diverse Regioni. Il medesimo criterio si ritrova anche per i treni a media-lunga percorrenza (Intercity, Eurostar, Alta Velocità) ove la componente relativa alla tariffa base può risultare anch’essa chilometrica2 alla quale, per la determinazione del prezzo finale, si aggiungono vari supplementi che tengono conto di valutazioni anche di tipo commerciale (qualità dell’offerta, condizioni del mercato).

Di recente su alcuni tratti ferroviari sono state fatte opere di miglioramento e dunque i tratti risultano abbreviati. Per questi tratti quindi non c'è coincidenza, al fine della determinazione della tariffa/componente-tariffaria calcolata con un criterio di tipo chilometrico, tra la distanza effettivamente percorsa dal treno e quella – maggiore – presa a riferimento per la determinazione del prezzo del biglietto.

L’Autorità ha ricevuto segnalazioni proprio in merito al maggior prezzo che i consumatori sono tenuti a pagare per effetto della descritta disposizione tariffaria relativa agli abbreviamenti di percorso su numerose tratte, quali, ad esempio Roma-Firenze, Roma-Napoli, Grumo Appula-Bari, Varazze-Finale Ligure. Per questo L'Autorità chiede una "modifica delL'articolo 19, così da rendere maggiormente chiare per i consumatori le modalità di determinazione delle tariffe, con una  possibile riduzione della componente tariffaria di tipo chilometrico per le tratte che sono state interessate da abbreviamenti di percorso che indica come criterio generale di  tariffazione quello chilometrico".

L’attuale regola tariffaria di cui al citato art. 19 determina, pertanto, un difetto di trasparenza – si legge nella nota pubblicata dL'Antitrust – nelle modalità di determinazione dei prezzi finali, in quanto definisce un criterio di calcolo della tariffa “chilometrica” basato su una distanza maggiore di quella effettivamente percorsa.
Inoltre, laddove gli abbreviamenti di percorso comportino un effettivo miglioramento qualitativo del servizio (ad esempio una minore durata del tragitto), tali miglioramenti non conseguono comunque da investimenti effettuati dall’operatore del servizio di trasporto, risultano generalmente finanziati da fondi pubblici e, in ogni caso, dovrebbero essere valorizzati mediante modalità più trasparenti, in particolare nei rapporti con le Regioni.

Da ultimo, l’Autorità non può esimersi dal rilevare come il regime pubblicistico cui sarebbe assoggettata Trenitalia in relazione a tale aspetto della propria attività commerciale – in ragione anche della originaria approvazione dell’intero corpo regolamentare relativo alle condizioni di trasporto, di cui al Regio Decreto Legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 – appare in contrasto con l’attuale articolazione della sua offerta di servizi di trasporto ferroviario, caratterizzata dalla coesistenza di condotte sottoposte a regolamentazione e di condotte che derivano da decisioni unilaterali di una società che opera secondo logiche privatistiche di
mercato.
L’Autorità ritiene che la discussa previsione dell’art. 19 delle “Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato” rappresenti un retaggio normativo incompatibile con i principi di trasparenza che improntano la disciplina normativa a tutela della concorrenza e dei consumatori e, pertanto, auspica che le osservazioni formulate possano condurre ad una modifica di tale articolo e del “Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche FSViaggiatori”, così da rendere maggiormente chiare per i consumatori le modalità di determinazione delle tariffe, con una possibile riduzione della componente tariffaria di tipo chilometrico per le tratte che sono state interessate da abbreviamenti di percorso.Manu Mich. – clickmobility.it

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