Il disegno di legge della Regione Campania sotto la lente di ingrandimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Roma. Tpl: per Agcm la legge campana é in antitesi agli obiettivi di liberalizzazione

Roma. Tpl: per Agcm la legge campana é in antitesi agli obiettivi di liberalizzazione

L'Autorità invita la Regione Campania, destinataria della segnalazione "a tener conto delle prescrizioni imposte dall’art. 4 del D.L. n. 138/11 in tema di liberalizzazione dei trasporti pubblici locali nonché a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali"

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso una segnalazione invita la Regione Campania a tenere in considerazione le norme concernenti la liberalizzazione in tema di trasporto pubblico locale.

"L’art. 42 della Legge Regionale in commento, rubricato “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, pare muoversi in direzione diametralmente opposta agli obiettivi di liberalizzazione perseguiti dal Legislatore nazionale in materia di servizi pubblici locali (e, per quanto qui di rilievo, nel settore del TPL) con il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 – sottolinea l'Agcm -.
Quest’ultimo, all’art. 4, infatti, intende circoscrivere il mantenimento del regime di esclusiva, quale modello di gestione dei servizi, alle sole ipotesi in cui non risulti praticabile l’introduzione di forme di concorrenza 'nel mercato'".

"La disposizione della legge regionale citata, nel considerare già “verificata […] la non realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario  […]” e prescrivendo l’attivazione delle conseguenti “procedure concorsuali […]” per l’affidamento in esclusiva dei servizi, pare ignorare del tutto la necessità che gli Enti competenti procedano alla verifica – in concreto – della possibilità di una gestione pienamente concorrenziale dei servizi, ossia “nel mercato” (con tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 4 del D.L. 138/2011 citato, tra i quali, la richiesta di parere all’AGCM).  

La norma regionale, peraltro, investe anche  la determinazione dei bacini di traffico, sostanzialmente confermando – anche in tal caso in totale assenza di analisi di carattere economico – lo status quo ante. I commi 3 e 4 dell’art. 42 della Legge regionale confermano  tout court l’attuale assetto dei servizi di trasporto pubblico locale sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Non pare emergere alcuno “sforzo” di revisione né dei servizi minimi, in un’ottica di efficienza e di aggiornamento della domanda di mobilità espressa dalle comunità locali, né dei bacini di traffico oggetto delle procedure ad evidenza pubblica che rimangono ancorati alle caratteristiche territoriali delle attuali circoscrizioni provinciali".

La scelta della legge campana "non pare sia supportata da analisi economiche finalizzate a verificare l’esistenza di economie di scala o di differenziazione derivanti dall’eventuale accorpamento di bacini, come previsto  invece dall’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 138/2011" – spiega l'Agcm -.

Nel caso di subentro nella gestione dei servizi di nuove imprese ai precedenti affidatari, il comma 10 del medesimo art. 42 prevede che “al personale dipendente sono garantiti i trattamenti normativi e retributivi previsti dalla contrattazione nazionale di settore e quanto previsto dall’accordo stipulato in data 16 dicembre 2011 tra Regione, Associazione trasporti (ASSTRA), Ente autonomo Volturno (EAV) e le organizzazioni sindacali regionali e territoriali dei lavoratori”.

L’Autorità ha evidenziato più di una volta "le possibili distorsioni ricollegabili ai casi in cui il legislatore imponga l’adozione di un determinato tipo di CCNL, osservando che una tale scelta appare più appropriata per i soli aspetti del contratto che producono effetti sulla sicurezza del lavoratore, piuttosto che anche su quelli meramente
economici. Una disposizione normativa di tal genere è suscettibile, infatti, di ridurre la concorrenza costituendo una barriera all’entrata per i nuovi entranti ovvero innalzando i costi degli operatori già presenti che adottano un contratto di lavoro diverso".

L'Autorità invita la Regione Campania, destinataria della segnalazione "a tener conto delle prescrizioni imposte dall’art. 4 del D.L. n. 138/11 in tema di liberalizzazione dei trasporti pubblici locali nonché a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali nei mercati connessi all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale".

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