La delibera del 30 aprile 2014 della Giunta rideterminava i costi per l'accesso alle zone a traffico limitato

Tar boccia aumento tariffe Ztl Roma, Improta verso le dimissioni

Tar boccia aumento tariffe Ztl Roma, Improta verso le dimissioni

Il responsabile alla Mobilità: "La decisione mina l'intera strategia di contrasto al traffico privato portata avanti in questi venti mesi". Marino: "Sono soddisfatto del suo lavoro"

“Ho appreso che con la sentenza n. 3666/15, il Tar del Lazio ha bocciato la delibera n. 119 del 30 aprile 2014 adottata dalla Giunta Capitolina con la quale, su mia proposta, si rideterminavano le tariffe per l’accesso alle zone a traffico limitato”.   Così ieri in una nota si è espresso Guido Improta, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti di Roma Capitale.
“La decisione mina alle fondamenta l’intera strategia di contrasto al traffico privato, in particolare nel Centro Storico, portata avanti in questi 20 mesi, premessa essenziale del Piano Generale del Traffico Urbano approvato dall’Amministrazione Marino”. Nel pomeriggio di ieri Improta ha incontrato il Sindaco Ignazio Marino per tutte le valutazioni di sua competenza.
E Marino ha risposto: "Ho brevemente parlato al telefono con l'assessore Improta che vedrò nelle prossime ore. Gli ho fortemente sconsigliato di venirmi a trovare perché se viene rischia di uscire dalla mia stanza con maggiori deleghe visto che sono molto soddisfatto del suo lavoro".

Il Tribunale amministrativo del Lazio nella sentenza con la quale ha bocciato la delibera del Comune di Roma sull'aumento delle tariffe per l'accesso alla Ztl, sostiene: "Il potere discrezionale dell'amministrazione di fissare le tariffe deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'agire amministrativo e, quindi, l'esercizio del predetto potere deve essere fondato su di un'adeguata e completa istruttoria e deve rispondere ai criteri della logicità e della proporzionalità della misura rispetto al fine perseguito. E, quanto all'istruttoria – scrive ancora il Tar – la stessa, in particolare, al fine di adempiere correttamente alla finalità cui è preordinata, deve necessariamente precedere l'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione e deve, altresì, essere agevolmente ricostruibile anche nella presente sede giurisdizionale".   La stessa "istruttoria", si legge ancora nella sentenza, "non risulta sia stata in concreto realizzata da parte dell'amministrazione né risulta che siano state prese in considerazione tutte le variabili incidenti nella definizione della tariffa avuto specifico riguardo proprio alla problematica inerente al trasporto pubblico".

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