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Corte Costituzionale: no alle leggi regionali anti-Uber

Corte Costituzionale: no alle leggi regionali anti-Uber

La Corte costituzionale ha bocciato la norma del Piemonte che riserva i servizi a chiamata ai taxi e agli Ncc

La suprema Corte, con la sentenza 265/2016 depositata ieri ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte del 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).     La Corte ha dunque accolto le tesi proposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-9 settembre 2015. Secondo i ricorrenti, il provvedimento adottato dalla Regione Piemonte, con l'introduzione dell'art. 1 bis alla legge del 1995, introduceva l'escusività del servizio di trasporto escludendo quindi la possibilità a Uber, e non solo a Uber, di  operare nel mercato.     Secondo la Presidenza del Consiglio, rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, la normativa piemontese si poneva in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, perché, pur essendo in linea con la normativa nazionale (legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»), ostacola lo sviluppo del mercato dei servizi locali di trasporto non di linea su strada, ponendo una barriera all’ingresso di offerte innovative rese possibili dalle nuove tecnologie.     I supremi giudici accogliendo le tesi dei ricorrenti aprono, dunque, un varco all'impiego di nuovi strumenti per il trasporto pubblico. Resta comunque la necessità di una legge che faccia definitivamente chiarezza, come del resto ha evidenziato la stessa Corte.

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